Cassazione: se il detenuto si suicida in cella la guardia carceraria risponde di omicidio colposo

Redazione 22/02/12
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Con la sentenza n. 6744 del 20 febbraio 2012 la Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di una guardia carceraria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 589 del codice penale, ossia omicidio colposo derivante dal mancato rispetto degli obblighi di vigilanza.

La detenuta che doveva essere sorvegliata era deceduta per asfissia meccanica da impiccamento, e all’imputata era stata contestata l’omissione di diligenza nella sorveglianza per non avere impedito alla prima, sottoposta al regime di sorveglianza a vista, di impiccarsi alla sponda del letto, nonché il mancato tempestivo intervento che avrebbe potuto scongiurarne la morte.

Nel ricorso proposto dall’imputata la difesa fa leva sul fatto che, sebbene la stessa avesse omesso di vigilare in modo continuativo dinanzi alla stanza, era anche vero che nel corso del medesimo turno si era trovata a fronteggiare una carenza di organico ed era stata adibita anche alla vigilanza del reparto infermeria.

Inoltre la detenuta si era legata ad una sponda del letto non visibile dallo spioncino, e pertanto anche una sorveglianza più continuativa non avrebbe potuto scongiurare il verificarsi dell’episodio.

La Cassazione però ha respinto il ricorso, sottolieando come la disposizione della sorveglianza a vista era stata impartita, evidentemente, in previsione di iniziative estemporanee e pericolose della detenuta ed era funzionale a scongiurare comportamenti autolesionistici, quindi non può invocarsi una imprevedibilità dell’evento, che probabilmente una sorveglianza più attenta avrebbe impedito.

La Corte quindi ha confermato la condanna.

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