Cassazione: se di breve durata, la pacca sul sedere non è violenza sessuale

Redazione 30/08/16
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Si può parlare di violenza sessuale nel caso di una pacca sul sedere? Sì, ma solo nel caso in cui la mano sia rimasta appoggiata “per un apprezzabile lasso di tempo”, perché è il criterio cronologico a differenziare la molestia dallo “sfioramento accidentale”. Questo quanto stabilisce la Corte di Cassazione in una sentenza destinata ad alimentare polemiche.

Non si tratta certo di questioni di grande criminalità o di lotta alla mafia, ma il problema, per quanto banale, è da qualche tempo oggetto di controversie. In passato la mano lesta sul gluteo non è sempre stata considerata reato se “isolata, repentina” e “priva di concupiscenza”. Ma con la sentenza n. 35473/2016, la Suprema Corte ha introdotto la durata come nuova variabile da tenere in considerazione: se la mano rimane sulla zona un apprezzabile lasso di tempo integra il reato.

La vicenda

Nello specifico un carabiniere era stato condannato per aver toccato il fondoschiena di una donna che ha subito raccontato tutto al proprio fidanzato una volta uscita dalla caserma. Il carabiniere si è difeso sostenendo che a entrare in contatto con il gluteo della donna non sarebbe stata la sua mano, ma la fondina della pistola di ordinanza e che quindi la donna avesse mal interpretato la situazione.

Ma la vittima non aveva alcun dubbio: si trattava proprio di una mano, non certo una fondina. Oltretutto, la donna ha dichiarato di aver sentito la pressione della mano sul gluteo per un”apprezzabile lasso di tempo”: per il carabiniere è quindi scattata la condanna. In seguito, la Cassazione ha ritenuto convincente la motivazione contenuta nella sentenza emessa dalla Corte d’appello di Perugia e respinto il ricorso del militare.

La motivazione della Cassazione 

La qualificazione del reato dipenderebbe, infatti, da diversi fattori ma essenziale sarebbe la durata. Se la mano rimane quindi sul punto in questione per un apprezzabile periodo di tempo, dice la corte, allora si è alla presenza di violenza sessuale. Se al contrario è istantaneo, bisogna allora considerarlo come sfioramento accidentale. Concretamente, l’unica cosa che, secondo la corte, può aiutare a chiarire il termine oltre il quale il molestatore non dovrebbe andare per non incorrere in una denuncia è da misurarsi in una manciata di secondi.

Si tratta di un particolare importante perché, come sostiene la giurisprudenza in tema di violenza sessuale: “Vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi comprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente”.

Restano però delle domande senza risposte 

Ciononostante, anche quest’ultima sentenza della Cassazione non sembra essere in grado di porre fine alla questione una volta per tutte, perché restano ancora troppe domande senza risposta. Quanto dura un periodo di tempo “apprezzabile”? E poi “apprezzabile” per chi? Per il molestatore o per la vittima? Se il criterio decisivo è la durata, ne dobbiamo dedurre che le pacche rapide, a mo’ di toccata e fuga, siano consentite? Chi misura e stabilisce questo lasso di tempo?

Sarà  compito del giudice, a sua totale discrezione e a suo insindacabile giudizio. Insomma la querelle sulla legittimità della palpata sul sedere è destinata a proseguire, a dispetto della buona fede dei giudici della cassazione.

Redazione

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