Cassazione: provenire da una situazione economica agiata non può pesare sull’assegno di mantenimento

Redazione 21/05/12
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Con la sentenza n. 7771 del 17 maggio 2012 i giudici di legittimità hanno stabilito il principio secondo il quale per determinare l’importo dell’assegno di mantenimento è necessario e sufficiente prendere in considerazione la capacità reddituali del coniuge obbligato.

Poco importa infatti se costui proviene da una famiglia abbiente: in assenza di qualsiasi specificazione circa la natura, l’entità e la rilevanza di eventuali apporti da parte della famiglia di origine è irrilevante la situazione familiare di provenienza.

La sentenza accoglie dunque il ricorso di un uomo contro la pronuncia che stabiliva di contribuire mensilmente al mantenimento del figlio con una cifra pari a 1.200 euro.

La Suprema Corte ha infatti rilevato come il provvedimento impugnato fosse caratterizzato «da un lato, da mere petizioni di principio (“l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori deve essere quantificato considerando le esigenze del minore in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”), e dall’altro da un mero riferimento alla motivazione della decisione di primo grado (“appare pienamente condivisibile il giudizio del tribunale”), senza alcuna disamina delle censure, sebbene sinteticamente enunciate nella parte narrativa, proposte al riguardo dal reclamante, e correttamente riportate, nel rispetto del principio di autosufficienza, nel ricorso principale».

Inoltre la sentenza della Corte d’appello risultava priva di qualunque disamina delle censure proposte, correttamente evidenziate nel ricorso.

Pertanto va annullata con rinvio per consentire una nuova determinazione in ordine agli obblighi economici del ricorrente.

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