Cassazione: nei casi di errore giudiziario va risarcito singolarmente ogni aspetto del danno morale

Redazione 22/03/12
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Con la sentenza n. 10878 del 20 marzo 2012 la Corte suprema di legittimità ha accolto il ricorso di un uomo che era stato condannato per il reato di abusi sessuali sulla figlia minore, e per questo aveva scontato più di mille giorni di carcere.

In seguito, l’uomo aveva ottenuto la revisione della sentenza, e gli era stato riconosciuto un risarcimento, dalla Corte d’appello, di 473 mila euro a titolo di riparazione per l’errore giudiziario, somma comprensiva sia del danno morale, consistente nel dolore provato per l’ingiustizia subita, che del danno da perdita di chance del rapporto parentale con la figlia, all’epoca dei fatti già gravemente compromesso.

La Cassazione ha condiviso il quantum della liquidazione accordata dai giudici di merito, ma ha specificato che le altre voci di danno, quelle strettamente conseguenti all’errore giudiziario (l’addebito nella causa di separazione, la privazione del diritto di voto, la compromissione dell’immagine), vanno liquidate in via autonoma, anche in ossequio alla formulazione letterale dell’articolo 643 del codice di procedura penale.

Nella liquidazione dovrà essere utilizzato un criterio equitativo ma non applicando i limite di euro 516 mila che l’articolo 315 del c.p.p. prevede per la riparazione per ingiusta detenzione.

Pertanto i giudici di legittimità hanno annullato l’ordinanza limitatamente alla omessa liquidazione del danno che è stretta conseguenza dell’ingiusta detenzione, perché esso va calcolato in maniera autonoma rispetto alle altre voci.

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