Cassazione: licenziamento nel pubblico impiego non disciplinato da legge Fornero

Redazione 10/06/16
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Con la sentenza n. 11868 della sezione Lavoro depositata in data 09/06/16 la Corte di Cassazione ha affermato che il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla “legge Fornero”, bensì dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

La sentenza recita che le modifiche apportate all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dalla legge 92/2012, la cosiddetta riforma Fornero “non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” fino a un “intervento normativo di armonizzazione” e quindi “la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma”.

Una questione da tempo dibattuta

L’intervento della Cassazione si iscrive in una questione da tempo dibattuta e sulla quale ci sono state anche sentenze di diverso orientamento.

Il governo è convinto della necessità d’intervenire

Ciononostante il Governo, nella figura di Marianna Madia, ministro della Pubblica amministrazione, ha continuamente precisato come, per gli statali, l’articolo 18 sia rimasto invariato – sia con la legge Fornero, prima, sia con il Jobs act, dopo.

Le garanzie per i lavoratori del pubblico impiego rimarrebbero dunque intatte, con la reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa. Poiché la natura del datore di lavoro è diversa, afferma il ministero, il loro trattamento è differente rispetto a quello dei lavoratori privati. Da quanto si apprende, il Governo è tuttora convinto della necessità d’intervenire con una norma che stabilisca chiaramente l’esclusione dei dipendenti pubblici dalle nuove regole e ponga fine a eventuali interpretazioni discordanti.

Dopo che una sentenza della stessa Cassazione sembrava dire il contrario, ovvero che le modifiche della Fornero valevano anche per gli statali, alla fine dello scorso anno Madia si era presa l’impegno di trovare spazio per questa precisazione nel testo unico del pubblico impiego, in attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione.

Il principio di diritto fissato nella sentenza

Ai rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo n.165 del 2001, art.2, non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 all’art.18 della legge n.300 del 1970, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall’art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma”: questo il principio di diritto che la Suprema corte ha fissato nella sentenza 11868 depositata ieri, con cui esclude che, per quanto riguarda i licenziamenti, la riforma Fornero si possa applicare al pubblico impiego.

Il verdetto è scaturito a seguito di un reclamo del ministero delle Infrastrutture, che aveva fatto ricorso contro un funzionario licenziato perché svolgeva un secondo lavoro. Tuttavia, gli erano stati riconosciuti 6 mesi di indennità risarcitoria dalla Corte d’appello di Roma, così come stabilisce la legge Fornero qualora si verifichino licenziamenti legittimi violando però le procedure di contestazione disciplinare. Pertanto, ricorrendo alla Cassazione, il ministero aveva fatto ricorso contro il riconoscimento dei 6 mesi di risarcimento. Adesso tutto è rimesso alla Corte d’appello di Roma.

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