Cassazione: legittimo il licenziamento del vigilante che si addormenta durante l’orario di servizio

Redazione 01/06/12
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A deciderlo è stata una recente sentenza della Corte suprema di legittimità (n. 8651 del 30 maggio 2012) con cui è stato respinto il ricorso di una guardia giurata, che aveva impugnato il provvedimento di licenziamento (confermato in appello).

L’uomo aveva subìto il procedimento disciplinare, culminato col licenziamento, perché era stato trovato assonnato durante le ore di servizio; aveva, inoltre, abbandonato il servizio di pattuglia all’interno nella zona di sua competenza, compilando un rapporto falso nel quale dichiarava invece di aver effettuato il controllo.

Il comportamento era stato dimostrato dal fatto che il vigilante era rientrato anticipatamente in ufficio, e non era in possesso del biglietto di avvenuto controllo nelle zone che avrebbero dovuto essere pattugliate.

La Cassazione ha ravvisato nella vicenda accaduta i presupposti per il venir meno del rapporto di servizio, che si basa, considerando il tipo di mansioni da svolgere, sull’elemento fiduciario.

I giudici hanno a proposito osservato: «per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, e in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravità dell’infrazione e della sua idoneità a integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato».

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