Cassazione: lecito pubblicare la notizia che coinvolge un terzo estraneo al reato

Redazione 14/10/14
Scarica PDF Stampa

 Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 21404 del 10 ottobre 2014 i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un uomo che era finito sui giornali, con tanto di riferimenti al suo orientamento sessuale, in conseguenza della pubblicazione del contenuto di un’ordinanza cautelare spiccata nei confronti dell’indagato.

Il ricorrente era quindi estraneo al reato oggetto d’indagine, ma era stato intercettato mentre parlava al cellulare con l’indagato: ad avviso della Cassazione le risultanze delle intercettazioni possono essere pubblicate sui giornali anche se coinvolgono soggetti terzi a patto che sussiste comunque un interesse pubblico a che vengano divulgate e sempre che l’atto non sia coperto da segreto.

Tuttavia il suddetto requisito manca se i fatti pubblicati sul conto di terzi estranei all’indagine hanno comunque indole diversa dalla pretesa punitiva esercitata, se, cioè, si tratta di fatti che nulla c’entrano col reato ipotizzato.

In particolare, concludono i giudici, se l’informazione potrebbe risultare potenzialmente lesiva dell’onore, della reputazione della riservatezza o di altri interessi primari di una persona che pure non è parte dell’indagine, bisogna accertare caso per caso se sul fatto vi sia o meno un interesse di natura pubblica e quindi possa essere pubblicato; nel caso di specie l’opinione sulla tendenza sessuale della persona, manifestata in un’intercettazione inserita in un atto penale, come un’ordinanza di custodia cautelare, se non è circostanziata e quindi idonea ad identificare un fatto, non costituisce dato personale né sensibile agli effetti del codice della privacy.

 

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento