Cassazione: la tardiva consegna da parte dell’albergatore delle schede degli ospiti non è più reato

Redazione 29/07/14
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Lucia Nacciarone

Dopo un breve excursus della normativa previgente, i giudici di legittimità nella sentenza n. 32777 del 23 luglio 2014 hanno confermato che il ritardo nella trasmissione della relativa documentazione alla questura non costituisce più una condotta perseguibile penalmente, in quanto depenalizzata dal codice del turismo (di cui al D.Lgs. 79/2011) che ha abrogato la precedente normativa sul punto.

Il supremo collegio di legittimità ha quindi annullato senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato la sentenza impugnata dal ricorrente, un albergatore, che era stato condannato con rito abbreviato per aver trasmesso le schede degli ospiti alla questura locale oltre le ventiquattro ore previste dalla legge.

Il reato, previsto dall’articolo 109 del R.D. 773/1931, era stato dapprima depenalizzato dalla legge 135/2001; ma il giudice, sul punto, aveva ritenuto che la precedente depenalizzazione e la successiva abrogazione ad opera del Codice del turismo comportassero che la norma venisse meno per il futuro ma che comunque restasse in piedi per le fattispecie già esaurite e consumatesi.

Ad avviso della Cassazione deve escludersi invece che il fatto costituisca reato, in quanto alla luce dell’impianto normativo vigente è solamente imposto che entro le ventiquattro ore successive all’arrivo vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate.

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