Cassazione: la richiesta di rinvio dell’udienza penale non può essere fatta a mezzo PEC

Redazione 13/03/14
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Lucia Nacciarone

A deciderlo è la terza sezione penale con la sentenza n. 7058 del 10 marzo 2014, che ha respinto il ricorso del difensore, che denunciava l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, fatta attraverso e-mail.

Il legale si occupava della difesa di un uomo condannato per reati edilizi alla pena della reclusione di sei mesi e della multa di 60mila euro; ora la condanna sarà definitiva in quanto per la Cassazione è inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poiché l’art. 121 del codice di procedura penale stabilisce l’obbligo, per le parti, di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’articolo 150 c.p.p.

La comunicazione mediante posta elettronica privata o a mezzo di posta elettronica certificata non è contemplata, e, ad avviso dei giudici di legittimità, «a differenza di quanto previsto per il processo civile, nel processo penale tale forma di trasmissione (ovvero la PEC), per le parti private, non sarebbe comunque idonea per comunicare l’impedimento».

Nel processo penale l’uso della PEC non è consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione, perlomeno fino a quando interverrà anche qui una specifica disciplina analogamente a quanto si è verificato per il processo civile.

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