Cassazione: la richiesta di perizia psichiatrica si può presentare anche dopo il giudizio abbreviato

Redazione 18/01/12
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Con la sentenza n. 430 dell’11 gennaio 2012 i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un uomo che chiedeva una nuova perizia psichiatrica con la quale accertare la sua imputabilità.

L’imputato, accusato di molestie nei confronti della nipotina, aveva aderito all’abbreviato, ma in ogni caso sosteneva che, in seguito ad un incidente stradale occorsogli, che gli aveva causato gravi lesioni alla testa, era stata compromessa la sua capacità di intendere e di volere, chiedendo pertanto una ulteriore perizia.

Al riguardo, la Cassazione ha precisato che il rito sommario non può in nessun caso precludere una nuova richiesta di perizia in fase di appello. Infatti, ad avviso dei giudici di legittimità, «l’imputato che chiede il giudizio abbreviato rinuncia (ove non abbia subordinato la richiesta ad una integrazione probatoria) all’acquisizione di ulteriori elementi di prova concernenti la sussistenza del fatto e la responsabilità che ne deriva. Non rinuncia, però, né potrebbe rinunciare, all’accertamento dell’imputabilità, che è inderogabilmente affidato al giudice, il quale, ove nel corso del giudizio abbreviato sorga il problema della capacità di intendere e di volere del giudicabile così come quello della sua cosciente partecipazione al processo, cui fa riferimento l’art. 70 c.p.p., può disporre i necessari accertamenti. La richiesta di perizia psichiatrica per l’accertamento di eventuali vizi di mente anche soltanto parziali, non è in astratto inconciliabile con il rito abbreviato (la cui ammissione presuppone che l’imputato abbia la piena capacità di intendere e di volere), spettando comunque al giudice la valutazione delle risultanze processuali per apprezzare la meritevolezza della richiesta medesima».

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