Cassazione: l’esecuzione forzata per il rilascio dell’immobile si estende alla compagna del locatario sine titulo

Redazione 04/09/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 20053 del 2 settembre 2013 i giudici di legittimità hanno precisato che il soggetto passivo della procedura esecutiva è il destinatario dell’ordine contenuto nella sentenza se egli si trova al momento nel possesso della cosa da rilasciare: e a lui vanno notificati titolo esecutivo, precetto e preavviso di rilascio.

Se, invece, il bene è detenuto da un terzo, che non abbia un titolo validamente opponibile al creditore, legittimato passivo dell’azione esecutiva per il rilascio dell’immobile sarà quest’ultimo e nei suoi confronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici all’esecuzione, se tale detenzione è anteriore all’esecuzione e sia nota al creditore procedente.

La Cassazione ha quindi ribaltato la decisione dei giudici di merito, che avevano invece accolto l’opposizione ex art. 615 del codice di procedura civile contro l’esecuzione per il rilascio dell’immobile conteso, dichiarando l’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. La procedura era stata intentata nei confronti della compagna del locatario, cui era stato concesso in comodato il bene.

Ad avviso della Corte suprema di legittimità la donna non era in facoltà di opporsi all’esecuzione, essendo più di tutto rilevante la circostanza che l’uomo fosse occupante sine titulo dell’immobile stesso.

Per questo motivo, continuano gli ermellini, sussiste il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei confronti della donna, e la sentenza che ordina il rilascio va fatta valere nei confronti del soggetto che occupa l’immobile, senza titolo o con titolo non opponibile al creditore, al fine di conseguire l’adeguamento dello stato di fatto alla situazione giuridica che la sentenza di condanna ha accertato in capo all’attore, poiché detto soggetto è l’unico in grado di poter adempiere l’obbligazione di restituzione del bene.

Fondamentale è, a tal proposito, nel caso di specie, la notificazione peraltro avvenuta in piena regola, presso l’immobile oggetto di esecuzione sia del precetto che del preavviso di rilascio nei confronti della destinataria della condanna, e concernenti altresì la convivenza con lei. Infatti, concludono gli ermellini, la condanna ha effetto non soltanto nei confronti di colui a cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche nei confronti del terzo se occupante.

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