Cassazione: irretroattivi i parametri per la soglia del gratuito patrocinio

Redazione 13/06/13
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Lucia Nacciarone

A deciderlo è la suprema Corte con la sentenza n. 25651 dell’11 giugno 2013.

Il provvedimento ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo contro la decisione della Corte d’appello che lo condannava alla reclusione ed alla multa per il reato di false dichiarazioni relative alle condizioni di reddito riguardanti l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

I giudici di legittimità, confermando le statuizioni della Corte di merito, hanno ribadito la natura retroattiva della fonte normativa secondaria costituita dal decreto ministeriale di adeguamento dei limiti del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, in ragione del fatto che le fonti del diritto, in mancanza di una diversa disposizione, hanno tutte natura irretroattiva.

L’adeguamento periodico dei limiti di reddito ha efficacia solo per il futuro, e la precisa determinazione del dato è un parametro essenziale e determinante ai fini dell’ammissione al beneficio degli eventuali richiedenti, insuscettibile di modificazioni nel tempo.

Ai fini dell’accertamento dell’infedeltà delle dichiarazioni del richiedente, continuano i giudici, è irrilevante l’eventuale ritardo con il quale la pubblica amministrazione ha provveduto all’adempimento dei doveri alla stessa imposti dalla legge, non avendo modificato, tale adempimento, la natura delittuosa delle dichiarazioni nel momento in cui le stesse sono state espressamente rese all’autorità amministrativa ai fini dell’ammissione al beneficio.

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