Cassazione in tema di responsabilità del prestanome di una società

Redazione 14/09/11
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Con la sentenza n. 33320 dell’8 settembre 2011 la Corte di cassazione ha esteso il principio, già previsto in tema di bancarotta fraudolenta, secondo cui l’amministratore della società ancorché sia un mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto risponde dei reati contestati, quanto meno a titolo di omissione, poiché la semplice accettazione della carica attribuisce dei doveri di vigilanza e di controllo la cui violazione comporta responsabilità.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità una donna, prestanome di una s.r.l. era stata accusata e condannata, in primo e in secondo grado, di aver truffato un ente pubblico.

La difesa assumeva che la donna era una semplice dipendente e non aveva compiti di amministrazione, neanche in via di fatto, della società.

Ma la cassazione ha ribadito che, analogamente a quanto avviene per il reato di bancarotta fraudolenta, anche per la truffa la sola consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l’accettazione del rischio che questi si verifichino, sono sufficienti per l’affermazione della responsabilità.

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