Cassazione in tema di durata irragionevole del processo

Redazione 13/07/11
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La Corte di Cassazione (sentenza n. 15003 del 7 luglio 2011) ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da un cittadino, assolto dopo un procedimento penale durato più di tredici anni.

Il procedimento era regredito al primo grado di giudizio per circostanze non riferibili alla sua condotta di parte processuale; per questo la Corte ha spiegato che «il diritto all’equa riparazione sorge per il protrarsi della durata del processo oltre il termine che, in rapporto alle caratteristiche specifiche del processo medesimo, appare ragionevole, indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da comportamenti colposi di singoli operatori del processo o da fattori organizzativi di ordine generale riconducibili all’attività o all’inerzia dei pubblici poteri deputati a far funzionare il servizio giurisdizionale». Quindi, ad avviso dei giudici di legittimità, un’anomalia del processo come la regressione ad un grado precedente per vizi procedurali non imputabili al comportamento della parte che lamenta il pregiudizio, non può legittimare la celebrazione di un grado ulteriore. La valutazione della durata del processo non deve essere computata alla stregua di una durata tipica costituita da tre gradi di giudizio.

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