Cassazione: il reato di stalking integra anche se la vittima non cambia le proprie abitudini

Redazione 01/09/16
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Non è necessario che lo stalking cagioni un mutamento nelle abitudini di vita della vittima per dire che sia integrato il reato.

Come chiarito, infatti, nella sentenza n. 35778/2016 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione, depositata il 30 agosto, gli atti persecutori possono prevedere degli eventi alternativi, ciascun idoneo a realizzarli, che non rendono indispensabile che lo stato di ansia e paura indotto nella vittima la induca a cambiare le sue consuetudini.

Lo stato d’ansia e di timore: elementi sintomatici del turbamento psicologico

Insomma, sono l’ansia e il timore ad assumere rilevanza perché, se nonostante queste non ci sono mutamenti significativi nella vita del soggetto passivo del reato, ciò non vuol dire che possa “farla franca” chi abbia attuato degli atti persecutori in modalità penalmente rilevante.

Per quel riguarda la causazione di uno stato d’ansia grave e perdurante, hanno precisato i giudici, la prova dell’evento del delitto deve essere basata su elementi sintomatici del turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della vittima e dai comportamenti derivanti da quanto subito.

La condotta dell’agente come elemento della decisione 

Bisogna guardare inoltre la condotta stessa dell’agente, considerandone sia l’idoneità astratta a causare l’evento sia il profilo concreto relativo alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

Nella fattispecie, la decisione del tribunale del riesame di disporre la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti del ricorrente, indagato per stalking, è da confermare.

Infatti, le doglianze dell’indagato, che lamentava come la decisione dei giudici fosse basata soltanto su notizie fornite dalla persona offesa e che le conseguenze delle condotte sulle abitudini di vita della vittima non sarebbero state valutate attentamente, non possono trovare accoglimento.

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