Cassazione: il mobbing può scaturire anche dalla violazione di obblighi contrattuali

Redazione 29/08/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 13678/2012 i giudici di legittimità hanno specificato la natura della responsabilità per mobbing e il danno risarcibile.

In primo luogo, occorre osservare che in questo settore non vale la regola secondo cui il demansionamento è un illecito di tipo contrattuale mentre la responsabilità per mobbing in senso stretto ha natura extracontrattuale: invero, già la Corte di merito nel giudizio in questione aveva ribadito che il demansionamento può essere anche sintomatico del mobbing ma che, nel caso di specie, le condotte addebitate al datore non integravano una ipotesi di illecito, o comunque un comportamento persecutorio, essendo piuttosto riconducibili a mere scelte gestionali dell’azienda.

La responsabilità per mobbing, inoltre, può avere natura contrattuale tutte le volte in cui nel comportamento del datore si ravvisi una violazione dell’obbligo di sicurezza derivante dall’articolo 2087 del codice civile o dall’articolo 2103 del codice civile, il quale invece impone l’obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto; in quest’ultimo caso occorre dimostrare però che il demansionamento non sia avvenuto per scelte gestionali dell’azienda, ma per emarginare il lavoratore o umiliare la sua dignità.

Solo a queste condizioni il comportamento del datore può generare la responsabilità contrattuale e fondare il presupposto per il risarcimento del danno

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