Cassazione: esclusa la recidiva per chi è imputato di associazione finalizzata al traffico di droga di «lieve entità»

Redazione 29/01/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 3820 del 24 gennaio 2013 i giudici di legittimità hanno ribaltato il verdetto della Corte di merito e del giudice di prime cure che aveva previsto un aumento automatico della pena per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/1990 per effetto della recidiva ex art. 99, comma 5 del codice penale.

La pronuncia in esame ha quindi accolto il ricorso dell’imputato, estendendo le conseguenze anche ad uno dei complici, entrambi sotto processo per spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità.

L’aumento della pena in conseguenza del fatto che gli impupati siano recidivi, spiegano i giudici, non deve essere automatico, considerando che il riferimento all’obbligatorietà ai sensi dell’art. 99, per i reati indicati dall’articolo 407 del codice di procedura penale, fra cui anche quelli in materia di spaccio, non va preso alla lettera.

Infatti, la fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 74 ha natura autonoma rispetto alla altre ipotesi più gravi prese in considerazione dagli altri commi, e, tra l’altro, proprio la giurisprudenza ha fatto questo tipo di valutazione anche rispetto alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere: è stato, cioè, fatto un distinguo fra fattispecie ricollegabili al reato di associazione per delinquere, e i reati di spaccio, ritenendo obbligatoria la misura cautelare più afflittiva solo nel primo caso.

L’autonomia della fattispecie di cui al sesto comma deve essere riconosciuta a tutti gli effetti, recidiva compresa, e una diversa interpretazione rischierebbe di creare disparità irragionevoli perché si finirebbe per applicare a fatti associativi di droga riconosciuti di lieve entità un regime sanzionatorio più afflittivo di quello che viene attribuito alla condotte di comune associazione per delinquere ove le stesse assumano particolare gravità.

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