Cassazione: è reato non fermarsi dopo un impatto sia pur lieve con altro veicolo

Redazione 06/02/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 5510 del 4 febbraio 2013 i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un uomo condannato per il reato di fuga ex art. 189 del codice della strada in seguito ad un incidente stradale in cui era coinvolto.

In base alla dinamica dei fatti emersa nel corso del giudizio, l’uomo, un automobilista, aveva tamponato un ciclomotore, e, sebbene l’impatto fosse stato di lieve entità, aveva comunque causato la caduta del mezzo cosa di cui, tra l’altro, si era accorto lo stesso automobilista sbirciando dallo specchietto retrovisore della macchina.

Per i giudici della Cassazione, che confermano sul punto le statuizioni del giudice di merito, nel comportamento occorso sono ravvisabili gli estremi del reato di fuga, in quanto l’imputato aveva la percezione di aver causato un incidente, con potenziale fattore di pericolo per il guidare del ciclomotore, e il reato è integrato anche dal cd. dolo eventuale, ossia dalla rappresentazione mentale che il soggetto agente si fa della causazione probabile di un pericolo o rischio derivante dal suo comportamento.

Sul punto, infatti, precisano i giudici « in tema di circolazione stradale, l’elemento soggettivo di cui al reato dell’art. 189 c.d.s. (punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l’utente della strada, la verificarsi di un incidente – idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento – ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non essendo per contro necessario che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima. Ai fini della configurabilità del reato di fuga, quanto all’elemento psicologico, pur essendo richiesto il dolo, la consapevolezza che la persona coinvolta nel’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza».

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