Cassazione: è reato acquistare uno spinello per fumare in compagnia

Redazione 01/02/13
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Lucia Nacciarone

Linea dura, quindi, della Cassazione per quanto riguarda la detenzione illecita di stupefacenti. Con la sentenza n. 4560 del 30 gennaio 2013 i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica contro il provvedimento con cui si era pronunciato il non luogo a procedere nei confronti di una donna per il reato di cessione al compagno di uno spinello già confezionato a base di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Ad avviso dei giudici di legittimità non vi sarebbe prova della ‘ragionevole certezza’ dell’assenza della comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale in relazione all’acquisto dello spinello. Infatti, il testo unico in materia di stupefacenti prevede la punibilità delle condotte di detenzione per uno non esclusivamente personale, e di conseguenza sanziona anche l’uso di gruppo.

«In tema di detenzione stupefacenti», affermano i giudici di legittimità, «ci sono due opposte opzioni interpretative, l’una delle quali ritiene certamente punibile l’uso di gruppo anche dopo le modifiche normative che hanno fatto riferimento all’uso esclusivamente personale, l’altra che afferma che l’innovazione lessicale ha determinato il venire meno della punibilità dell’uso comunitario, sia nella forma del mandato all’acquisto in comune, riconducendosi entrambi le fattispecie all’uso di gruppo e quindi all’uso personale. Anche ad accedere a quest’ultima tesi occorre pur sempre che l’acquirente mandatario, il quale opera materialmente (o conclude) le trattative di acquisto, sia anche lui uno degli assuntori; che sia certa sin dall’inizio l’identità dei componenti del gruppo, nonché manifesta la comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale e si sia del pari raggiunta un’intesa in ordine al luogo ed ai tempi del relativo consumo; che gli effetti dell’acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati, senza passaggi mediati».

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