Cassazione: è concorrenza sleale assumere i dipendenti di altre aziende per assicurarsi il know-how

Redazione 05/09/13
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Lucia Nacciarone

 

Condannata a risarcire il danno l’impresa che convince i dipendenti dell’azienda concorrente a lavorare per essa: invero, avvisano i giudici, se lo storno di dipendenti non configura di per sé un illecito civile, lo è invece l’attività posta in essere con la consapevolezza di danneggiare il competitor attraverso il furto di know-how.

L’impresa condannata, in prossimità della chiusura del contratto con il proprio distributore, aveva assunto i venditori più bravi ed esperti per operare direttamente sul mercato commercializzando i propri prodotti senza intermediari.

La condotta, ad avviso dei giudici di Cassazione, che con la sentenza n. 20228 del 4 settembre 2013 ribaltano il verdetto dei giudici di merito, configura un vero e proprio atto di concorrenza sleale, in quanto l’azienda così facendo ha sottratto una forza lavoro di importanza fondamentale all’impresa che prima le garantiva una rete di vendita, (quattro dipendenti su trenta, con esperienza, non è un dato di poco conto), e contemporaneamente si è assicurata un konw-how di tutto rispetto senza l’onere di dover formare i nuovi venditori. Nel disegno dell’azienda è apparso quindi subito chiaro ai giudici di legittimità l’intento di nuocere alla azienda che prima della scadenza del contratto faceva per essa da distributore, avvalendosi di alcuni dei dipendenti di quest’ultima per creare ex novo una propria rete di distribuzione.

Infine, sottolineano i giudici quattro dipendenti su trenta sono sufficienti a configurare lo storno aziendale perché costituiscono una percentuale considerevole dell’intera forza lavoro dell’azienda derubata sul piano dell’immagine oltre che dell’esperienza: i venditori neoassunti avevano infatti acquisito negli anni una loro autorevolezza sul territorio creando una sicura ed efficace rete di vendita.

A dimostrare l’intento di nuocere all’azienda ricorrente nonché la nuova strategia aziendale sono i contatti via email con i futuri dipendenti: scatta quindi l’obbligo di risarcire il danno all’impresa deprivata della propria forza lavoro.

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