Cassazione: carcere al gestore dell’allevamento dei cani in grave stato di denutrizione e disidratazione

Redazione 11/02/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 5979 del 7 febbraio 2013 i giudici di legittimità hanno confermato la condanna a carico dell’uomo per il reato di cui all’articolo 544 ter del codice penale (maltrattamento di animali).

L’uomo, gestore di un allevamento, aveva mancato di prestare le cure e le attenzioni necessarie agli animali, non somministrando ad essi né da mangiare né da bere, e costringendoli in spazi angusti sì da menomare in maniera evidente anche la loro libertà di movimento.

Naturalmente le povere bestie si erano ammalate, e un rotweiler era anche deceduto, e la Corte di legittimità non ha fatto sconti all’imputato per quanto avvenuto, a maggior ragione che dai fatti di causa risultava anche il coinvolgimento dello stesso in pratiche di zoopornografia a spese dei poveri animali.

I giudici di legittimità si sono nell’occasione dilungati sulla natura dell’elemento psicologico atto a integrare il reato, precisando che può trattarsi anche di un dolo generico, e nella fattispecie anche di un dolo eventuale. Infatti, sicuramente il gestore si era rappresentato lo stato di sofferenza e prostrazione degli animali, anche se la sua condotta non era volta intenzionalmente a causarlo, ma magari frutto di incuria e superficialità, e senza dubbio inoltre poteva aspettarsi che come esito delle sevizie gli animali nella migliore delle ipotesi si sarebbero ammalati.

Il reato de quo, inoltre, sanziona la condotta di chi utilizzi gli animali per un fine diverso o contrario o non conferente alla loro natura.

Sicuramente, proseguono i giudici, l’accoppiamento con una donna per realizzare un film pornografico è un fine contrario alla natura dell’animale, anche mortificante del sentimento per gli animali.

Perciò la condanna è stata confermata, salva la riqualificazione del comportamento, per ciò che attiene il trasporto dei cani in condizioni disagiate, anch’esso dimostrato in corso di causa, nella fattispecie contravvenzionale ex art. 727 del codice penale.

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