Il caso
Lui pensionato, lei precaria e con problemi di salute. Situazione difficile per entrambi gli ex coniugi, ma è giusto che l’uomo aiuti economicamente la ex moglie.
Per il figlio, invece, maggiorenne e con un’occupazione nessun assegno di mantenimento.
Lo ha chiarito la Cassazione, sezione Sesta Civile, con l’ordinanza n. 9365, depositata il 9 maggio 2016.
Tribunale e Corte d’appello
L’uomo doveva versare «un assegno divorzile» – da «300 euro mensili» – all’ex moglie e «270 euro come contributo mensile al mantenimento del figlio maggiorenne» e convivente con la madre.
Il Tribunale evidenziava «la sproporzione delle condizioni economiche» degli ex coniugi e si focalizzava sul «mancato raggiungimento dell’indipendenza economica» da parte del figlio oramai maggiorenne.
In appello gli equilibri cambiavano. I giudici riducevano «a 200 euro l’assegno divorzile» e «a 150 euro il contributo» per il figlio poiché l’ex marito è «pensionato» e deve far fronte all’«esborso mensile di 600 euro per canone locatizio».
La decisione
Gli Ermellini hanno ritenuto non sussistente l’obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne «in ragione del pluriennale inserimento dello stesso nel mondo del lavoro».
Hanno invece ritenuto ampiamente giustificato il diritto all’assegno divorzile, sia pure in misura ridotta, in base al «confronto delle rispettive condizioni economiche» anche alla luce delle precarie «condizioni di salute» della donna, affetta da una «neoplasia rara e incurabile».
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