Cass. civ., sez. un., 7 febbraio 2006, n. 2507 – Giurisdizione e danno

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Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore di Nocera Inferiore S.R. conveniva in giudizio la Gestione Liquidazione della USL n. (OMISSIS) e la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali subiti nel 1991 a seguito di lesioni inferte da una degente dell’ospedale psichiatrico di Nocera presso cui prestava servizio come infermiera; sosteneva la responsabilità dell’amministrazione imputando il sinistro a violazione delle norme poste a tutela dell’incolumità dei lavoratori, oltre che per negligenza ed imperizia dei dipendenti dell’Ospedale.
Il Pretore adito declinava la propria giurisdizione ritenendo che la cognizione della controversia, nella quale era stata fatta valere la responsabilità contrattuale dell’amministrazione datrice di lavoro, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, fosse devoluta al Giudice amministrativo.
La sig. S. ha quindi riproposto la stessa domanda al T.A.R. Campania, che ha ugualmente negato la propria giurisdizione, affermando che quando il dipendente ha ricevuto le prestazioni previdenziali per l’infortunio subito ed agisce nei confronti del datore di lavoro per il danno differenziale la sua pretesa può essere ricollegata solo alla responsabilità extracontrattuale.
La sig. S. propone ora ricorso per Cassazione denunciando il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., n. 1. La controparte intimata non si è costituita.
Motivi della decisione. L’attuale ricorrente, già dipendente della ex USL (OMISSIS) quale infermiera presso l’Ospedale Psichiatrico di Nocera Inferiore, ha fatto valere con la propria domanda la responsabilità dell’ente datore di lavoro per il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali in relazione alle gravi lesioni subite nel 1991 per l’aggressione da parte di una degente ricoverata nell’ospedale.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico – fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (nel caso di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998), mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario. Al fine di tale accertamento, non possono invocarsi come indizi decisivi della natura contrattuale dell’azione nè la semplice prospettazione della inosservanza dell’art. 2087 cod. civ., nè la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, allorchè il richiamo all’uno o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell’elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell’illecito. Ma una siffatta irrilevanza di detto richiamo dipende da tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, ossia da una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso;
mentre, ove la condotta dell’amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio, poichè l’ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge (v. per tutte Cass. Sez. Un. 2 luglio 2004 n. 12137).
In base a tale principio, si deve affermare che la cognizione della controversia spetta al Giudice amministrativo, considerato che ai fini del riparto della giurisdizione rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione richiesta al Giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal Giudice stesso con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata in giudizio.
Invero, l’attuale ricorrente ha fatto valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, indicando a sostegno della propria domanda elementi oggettivi riferibili ad una condotta dannosa che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma costituisce la diretta conseguenza della dedotta violazione dell’obbligo contrattuale di garantire, in relazione allo specifico ambiente lavorativo, la sicurezza dei dipendenti.
Ai fini della qualificazione della natura dell’azione, d’altro canto, non rileva la regola dell’esonero della responsabilità civile da parte del datore di lavoro, posta dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, la cui operatività risulta da un lato esclusa quando il fatto lesivo integri gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio (come nell’ipotesi di lesioni gravi o gravissime per infortunio sul lavoro derivante dalla violazione dell’art. 2087 cod. civ.) e dall’altro limitata alle sole voci di danno comprese nella garanzia previdenziale, che non includono – fino alle innovazioni introdotte con il D.Lgs. n. 38 del 2000 – il danno alla persona di cui il datore di lavoro risponde secondo le comuni regole civilistiche, anche in relazione alla richiamata disposizione dell’art. 2087 cod. civ. La fattispecie di responsabilità va ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali stabiliti da tale norma, indipendentemente dalla natura dei danni subiti dei quali si chiede il ristoro e dai riflessi su situazioni soggettive (quale il diritto alla salute) che trovano la loro tutela specifica nell’ambito del rapporto obbligatorio (dir. Cass. Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8438).
Va pertanto dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo.
L’amministrazione deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Staiano Rocchina

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