Cancellazione dall’Albo per l’avvocato che iscrive più volte la stessa causa a ruolo

Redazione 27/07/11
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Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 16173 del 25 luglio 2011.

Il provvedimento in parola ha respinto il ricorso di un avvocato che era stato cancellato dall’Albo perché colpevole di aver iscritto più volte la stessa causa presso un Giudice di Pace.

Con tale modalità il professionista si era assicurato la possibilità di scegliere il giudice più «vantaggioso» cui affidare la causa, fra i vari ai quali la stessa veniva assegnata.

L’avvocato, infatti, aveva depositato oltre cento volte, a breve distanza di tempo, la stessa causa, con uno stratagemma: depositava al registro generale gli atti di citazione corredati da mandati alle liti autenticati con nomi leggermente alterati rispetto a quelli originari.

Il legale spiegava di aver agito per tutelare gli interessi dei propri assistiti, evitando loro le valutazioni di giudici ritenuti meno benevoli di altri nell’applicazione dei criteri di valutazione del danno.

Il Consiglio nazionale forense non condivideva le motivazioni ed infliggeva la sanzione più severa, ovvero la cancellazione dall’Albo.

Il provvedimento è stato confermato dalle Sezioni Unite, che hanno sottolineato la disonestà della condotta e la violazione da parte del professionista dei doveri di probità, lealtà e correttezza che dovrebbero caratterizzare l’esercizio della professione forense.

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