Il condomino caduto sulle scale comuni non può automaticamente pretendere un risarcimento dal condominio.
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio
Indice
1. La vicenda
Una condomina conveniva in giudizio un supercondominio per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità, con conseguente condanna al risarcimento del danno subito a causa di un cedimento di una parte comune. In particolare l’attrice faceva presente che nello scendere le scale comuni e giunta quasi al termine della prima rampa di scale (priva di illuminazione), a causa di un gradino dissestato rovinava al suolo sul lato sinistro e riportava un trauma contusivo alla mano sinistra. Il Tribunale rigettava la domanda.
La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello.
Il giudice dell’appello evidenziava, innanzitutto, il difetto di prova in ordine alla sussistenza del “fatto generatore” della responsabilità del supercondominio custode e, conseguentemente, riteneva superflua la valutazione non solo degli esiti dell’interrogatorio formale di un condomino, che nulla riferiva in ordine alla dinamica della caduta, ma pure delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che, pur avendo accertato la compatibilità delle lesioni lamentate con caduta, nulla poteva riferire in ordine alle modalità della stessa.
La stessa Corte rigettava la richiesta diretta all’espletamento di una nuova consulenza tecnica di ufficio volta a verificare lo stato dei luoghi di causa perché tale verifica nulla avrebbe potuto chiarire in ordine alla dinamica della caduta.
La soccombente ricorreva in cassazione lamentando che i giudici del merito avevano ricondotto la fattispecie nell’alveo della disciplina dell’art. 2051 c.c., salvo poi erroneamente imputare alla parte danneggiata di non aver fornito dettagli specifici in ordine alla natura del gradino dissestato e, dunque, circa la prova del nesso eziologico tra la res, gradino, e l’evento occorsole. Inoltre evidenziava come la Corte d’Appello non avesse considerato la mancanza e/o insufficienza dell’illuminazione delle scale, ignorando le dichiarazioni dei testi escussi, ritenute erroneamente prive dei requisiti di attendibilità e credibilità. Infine lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni:
Manuale di sopravvivenza in condominio
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.
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2. Caduta sulle scale comuni e risarcimento del condominio: la soluzione
La Cassazione ha dato ragione al condominio. I giudici supremi hanno messo in rilievo come la Corte d’Appello abbia dato torto alla condomina caduta dalle scale per mancata dimostrazione da parte della stessa attrice del nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno, con conseguente inapplicabilità della disciplina invocata (articolo 2051 c.c.). In particolare secondo la Suprema Corte la ricorrente ha cercato di richiedere una rivalutazione dei dati fattuali il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Infatti, ad avviso degli stessi giudici supremi, le censure sollevate dalla ricorrente hanno cercato esclusivamente di accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito (il ricorrente non può però limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione).
3. Le riflessioni conclusive
Ai sensi dell’art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa (nel caso esaminato il condominio) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
Così, in caso di caduta sulle scale condominiali, spetta al presunto danneggiato l’onere di provare il danno e il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre non gli spetta dare prova dell’insidiosità della res; di contro spetta al custode l’onus probandi riguardante il c.d. caso fortuito (Tribunale Napoli, 04/01/2018, n.106). In particolare è stato precisato che la condotta imprudente o negligente del danneggiato rileva solo se idonea ad integrare il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno, connotata da carattere di imprevedibilità ed imprevenibilità in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa. Ne consegue che, per escludere la responsabilità del custode il giudice del merito deve compiere “un duplice accertamento”: 1) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; 2) che quella condotta non fosse prevedibile. Tale accertamento è imprescindibile, non potendo il giudice limitarsi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima (Cass. civ., sez. III, 17/02/2023, n. 5116)
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