Decreto Lavoro: legge di conversione in Gazzetta Ufficiale (testo in PDF)

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2023 il testo della legge di conversione del cosiddetto Decreto Lavoro (4 maggio 2023, n. 48).
Nella seduta di mercoledì 28 giugno la Camera aveva votato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, già approvato il 22 giugno dal Senato.


Per approfondire: Lavoro Autonomo Occasionale -Guida completa al lavoro autonomo occasionale dopo la legge di bilancio 2022

GU Serie Generale n.153 del 03-07-2023

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Indice

1. Il decreto-legge inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro


L’articolato interviene attraverso misure preordinate:

  • a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui;
  • a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani;
  • a promuovere politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Riduzione della pressione fiscale
Tra le misure:

  • è elevato, dal 2 al 6 %, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei prestatori di lavoro dipendente per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità);
  • l’esenzione è elevata al 7 % se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
  • è confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico;
  • si estende ai genitori vedovi la maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati;

2. Inclusione sociale e lavorativa, accompagnamento al lavoro, incentivazione dell’occupazione giovanile


Dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, cioè un’integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano:

  • una persona con disabilità,
  • un minorenne,
  • un ultra-sessantenne,

e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi:

  • alla cittadinanza,
  • all’autorizzazione al soggiorno del richiedente,
  • alla durata della residenza in Italia,
  • alle condizioni economiche.

Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS tramite uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, per aggiornare la propria posizione.
Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio in ipotesi di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti:

  • un adeguato regime sanzionatorio,
  • una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’INL, dell’INPS, della Guardia di finanza, dei Carabinieri.

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 % di quello riconosciuto ai datori di lavori.
Inoltre:

  • ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche tramite la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive;
  • per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 % della retribuzione per 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i 30 anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100 %, per un periodo massimo di 36 mesi, e con ulteriori incentivi previsti dalla legislazione vigente.


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3. Contratti a termine


Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a “tempo determinato”, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (incluse proroghe e rinnovi), al fine di consentire un impiego maggiormente flessibile di detta tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi. I contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
  • al fine di sostituire ulteriori lavoratori.

4. Sicurezza sul lavoro, tutela contro gli infortuni, controlli ispettivi


Si prevedono:

  • l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
  • l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

5. Il d.d.l. lavoro


Nella medesima seduta del I maggio, il Consiglio dei Ministri ha approvato, mediante procedura d’urgenza, un disegno di legge in materia di lavoro, che peraltro prevede:

  • un contributo per le assunzioni di persone con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023, in favore enti e organizzazioni;
  • modifiche in materia di somministrazione di lavoro, sopprimendo i limiti percentuali relativi alle assunzioni col contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (in mobilità e disoccupati non del settore agricolo);
  • l’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell’impiego di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende all’ipotesi ove detto personale risulti assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • la sospensione della prestazione di cassa integrazione viene estesa ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi, dove si prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate;
  • la durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato viene fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, peraltro precisando che comunque tale periodo non può essere inferiore a due giorni;
  • è potenziata la capacità di controllo e verifica dell’INPS, consentendo all’ente accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati non solo dell’Istituto, ma anche di altre P.A.;
  • l’INPS può trasmettere al contribuente la comunicazione di eventuali anomalie affinché quest’ultimo provveda alla correzione;
  • è implementato il numero di rate, previste per il pagamento dei premi, passando dagli attuali 24 a 60 mesi;
  • è incrementato, per il 2023, di un importo pari a euro 2.427.740, il Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito presso la Presidenza del Consiglio;
  • viene modificata la disciplina della ricongiunzione ai fini previdenziali dei periodi assicurativi, allineando il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL;
  • si prevedono anche norme relative all’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura, come anche l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, nonché modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.

6. Modifiche al testo originario


Tra gli emendamenti introdotti in prima lettura dal Senato, e votati alla Camera:

  • ARTICOLO 18-bis Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
  • ARTICOLO 42, comma 3-bis Svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile
  • ARTICOLO 23-bis Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi
  • ARTICOLO 24, comma 1-quater Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro
  • ARTICOLO 25, comma 1-bis Disposizioni in materia di prepensionamento per le imprese del settore dell’editoria
  • ARTICOLO 28-bis Disposizioni in materia di lavoro agile per soggetti fragili
  • ARTICOLO 36, comma 1-bis Agevolazioni contributive per le imprese armatoriali
  • ARTICOLO 36-bis Disposizioni per il settore del trasporto a fune
  • ARTICOLO 39-bis Trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e festivi in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere
  • ARTICOLO 39-bis Trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e festivi in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere

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Si affrontano tutti gli aspetti critici del ricorso al lavoro autonomo occasionale, fornendo altresì soluzioni pratiche e indicazioni sui modelli dichiarativi e le comunicazioni che i committenti sono tenuti ad inviare all’INPS e all’Amministrazione Finanziaria.

FORMATO CARTACEO

Lavoro Autonomo Occasionale

Disciplinato dall’articolo 2222 del Codice Civile il lavoro autonomo occasionale è, per una serie di ragioni, una tipologia di rapporto da trattare con cautela. In primo luogo per le caratteristiche stesse dell’incarico che, per essere genuino, richiede la mancanza di qualsiasi professionalità e prevalenza, pena l’applicazione delle norme sul lavoro autonomo in senso stretto, prima fra tutte l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). La difficoltà nel determinare dove finisce “l’occasionalità” è stata in parte colmata dalla normativa previdenziale e tributaria, grazie alla quale sono state previste regole particolari per i rapporti ex articolo 2222 Codice Civile. A partire dall’obbligo di contribuzione alla Gestione Separata INPS al superamento di un determinato limite di reddito sino alla qualificazione (ai fini fiscali) dei compensi percepiti dal lavoratore in una categoria differente rispetto a quelli riconosciuti a parasubordinati, dipendenti e autonomi e professionisti. Al di là delle distinzioni operate dalla legge e dalla giurisprudenza di Cassazione, non solo rispetto al lavoro autonomo in senso stretto ma con riguardo anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e all’area della subordinazione, resta sullo sfondo il rischio di una reiterazione di incarichi solo formalmente di lavoro autonomo occasionale, messi in campo con lo scopo di nascondere attività (di fatto) di lavoro subordinato. Nel presente lavoro affronteremo tutti gli aspetti critici del ricorso al lavoro autonomo occasionale, fornendo altresì soluzioni pratiche e indicazioni sui modelli dichiarativi e le comunicazioni che i committenti sono tenuti ad inviare all’INPS e all’Amministrazione Finanziaria. In particolare si segnala: – Aspetti civilistici, fiscali e previdenziali – Obbligo di comunicazione preventiva – Copertura previdenziale: malattia maternità e paternità – Fac-simile lettera di incarico e nota pagamento – Aggiornamento con la Nota 29/2022 dell’Ispettorato Nazionale Lavoro Paolo Ballanti Si occupa di consulenza giuslavoristica, elaborazione paghe e gestione risorse umane presso associazioni di categoria, studi professionali ed aziende di grandi dimensioni. Ha collaborato e collabora attualmente con testate giornalistiche e blog su temi di Diritto del Lavoro.

Paolo Ballanti | Maggioli Editore 2022

Avv. Biarella Laura

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