Il lavoro stagionale e le sue modalità: tutta la normativa

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La disciplina del lavoro stagionale si può ritrovare in diverse fonti normative.
In primo luogo, si deve rilevare che esistono delle deroghe, contemplate in questo tipo lavoro nei confronti di quelle dettate per il contratto a tempo determinato.
A questo proposito, a norma dell’articolo 21 comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2015 non vengono applicate nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali le disposizioni in tema di proroghe o rinnovi del contratto a termine.
A norma dell’articolo 23 comma 2 lettera c del Decreto Legislativo n. 81/2015, non si applicano alle attività stagionali neanche le previsioni relative al limite di numero previsto per le assunzioni a tempo determinato.
Il lavoratore che viene assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto alle altre assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le stesse attività stagionali (art. 24, comma 3).

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Indice

1. Le attività stagionali


Come riporta cliclavoro.gov.it, a norma dell’articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le attività stagionali sono quelle individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi.
L’elenco delle attività stagionali è contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, insieme alle altre ipotesi previste dalla contrattazione collettiva.
In relazione alla disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità che sono previste dalla contrattazione collettiva se si volessero avere maggiori chiarimenti si può consultare la nota n. 413/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). 

2. La salute e la sicurezza


A norma dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 81/2008, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si deve rilevare che ci sono diverse procedure e obblighi, che cambiano in base alle dimensioni aziendali e ai fini della determinazione delle dimensioni occupazionali, si devono considerare i lavoratori in forza, compresi i lavoratori stagionali (D.P.R. n. 1525/1963), indipendentemente da quella che sia la durata del contratto e dell’orario di lavoro che viene svolto.


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3. Il licenziamento collettivo


Nei casi di licenziamento collettivo, la procedura per la dichiarazione di mobilità non viene applicata nel corso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle attività stagionali (art. 4, comma 14, L. n. 223/1991).

4. La tutela della maternità


Nell’ambito relativo alla tutela della maternità, durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità a carico dell’INPS e, in relazione ai lavoratori assunti a tempo determinato per lavori stagionali, è compito dell’Ente previdenziale versare direttamente alle lavoratrici l’indennità in questione (art. 1, comma 6, D.L. n. 663/1979 convertito con modificazioni in L. n. 33/1980)

5. La campagna Europea “Rights for all seasons”


Si deve segnalare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aderito alla campagna europea Rights for all seasons per i diritti dei lavoratori stagionali transfrontalieri, che è stata promossa dall’Autorità Europea del Lavoro (European Labour Authority – ELA), ed è rivolta a tutelare il lavoro stagionale e sensibilizzare i cittadini che fanno parte dell’Unione Europea sui diritti e sugli obblighi degli stessi.

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Il presente volume intende affrontare le diverse sfaccettature del lavoro nero, cercando di guidare il professionista nelle problematiche, di carattere non solo nazionale ma altresì transfrontaliero, che lo caratterizzano. Infatti, il fenomeno è assai complesso e può presentarsi sotto molteplici forme ed aspetti, ponendosi sempre come vulnus di diritti individuali, sociali ed economici: il lavoro non dichiarato ha gravi implicazioni per i lavoratori interessati che si trovano spesso a dovere accettare condizioni di lavoro assai precarie, con retribuzioni inferiori rispetto a quelle contrattual-collettive, con violazioni dei diritti individuali e ridotta tutela in materia di sicurezza sul lavoro, a non avere opportunità di sviluppo delle proprie competenze. Il lavoro nero determina quindi danni sia al lavoratore, sia a tutta la società, per il minor gettito fiscale e dei contributi e all’intera economia per l’evidente distorsione che determina alla concorrenza.Il testo non è una mera ricognizione di commento a disposizioni di legge, ma ha in sé il valore aggiunto di avere sempre sullo sfondo il valore del lavoro e della persona. Michele Di Lecce Magistrato, dal giugno 2003 a febbraio 2012 é stato Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Alessandria. Dal febbraio 2012 al dicembre 2015 é stato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova e ha assunto anche l’incarico di Procuratore Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo per il distretto di Genova. E’ stato professore a contratto di Diritto Giurisprudenziale del Lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Pavia, nonché docente di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale. Ha fatto parte di commissioni ministeriali per la riforma del sistema sanzionatorio penale e del diritto penale del lavoro. Fa parte di Comitati Scientifici di riviste giuridiche e tecniche. È stato di recente nominato Garante di Ateneo dall’Università degli studi di Genova per gli anni accademici 2017-2021.Corrado Marvasi, Avvocato, attualmente si dedica alla ricerca in campo giuridico, cercando di coniugare l’esperienza maturata in tanti anni di professione con l’approfondimento del diritto nei suoi vari settori. Autore di diverse monografie in tema di diritti reali, di espropriazione per pubblica utilità, di mandato e di carattere processualistico.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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