Bacio sulla guancia ad una minorenne: non c’è violenza sessuale

Redazione 06/05/16
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L’uomo ha preso di mira una giovanissima, destinataria involontaria delle sue attenzioni. In alcuni occasioni è anche riuscito a darle un bacio su una guancia. Tale condotta è sanzionabile, ma solo come violenza privata.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. III Penale, con la sentenza n. 18679 depositata il 5 maggio 2016.

Nel caso di specie, l’uomo, dopo averla seguita all’uscita da scuola, è riuscito a stampare le proprie le labbra sulla guancia della giovanissima, destinataria involontaria delle sue attenzioni.

Gli Ermellini hanno affermato che non è affatto scontata la natura di atto sessuale del “bacio sulla guancia” che – al di là di classificazioni definitorie inammissibilmente autosufficienti – è, secondo consuetudine, percepito come manifestazione di affetto o dato in segno s i o di saluto.

Ognuno vede, infatti, che una cosa è baciare repentinamente (ma puramente e semplicemente) una persona sulla guancia, altra è – per esempio – baciare un’alunna in luoghi appartati, trattenendola per i fianchi, chiedendole di essere baciati e rivolgendole apprezzamenti per il suo aspetto fisico, o il bacio sulla guancia dato nel tentativo di raggiungere la bocca.

Nel caso di specie non v’è dubbio che il semplice e fugace bacio sulla guancia, dato senza alcuna interferenza nella sfera sessuale della vittima, non possa essere oggettivamente considerato come “atto sessuale” alla stregua dei significato “sociale” che al gesto dell’imputato può essere oggettivamente attribuito.

Pertanto, la condotta dell’uomo, proprio per quella connotazione “violenta” che trasversalmente qualifica le azioni poste in essere contro la volontà di chi le subisce, integra piuttosto il reato di violenza privata di cui all’art. 610, cod. pen..

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