Azione di disconoscimento della paternità: la lettera che dimostra l’adulterio deve essere presentata tempestivamente

Redazione 26/07/12
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Con la sentenza n. 12985 del 24 luglio 2012 la Cassazione ha respinto il ricorso di una ragazza avverso la pronuncia con la quale la Corte di merito aveva dichiarato l’irritualità della documentazione prodotta al fine di ottenere il disconoscimento della paternità.

La giovane aveva presentato nel corso del giudizio di appello una missiva nella quale la madre, deceduta, dichiarava di aver commesso adulterio: tuttavia, i giudici hanno sottolineato come la lettera non ha pieno valore probatorio se non è proposta entro il termine previsto.

La produzione del documento è stata quindi ritenuta irrituale perché, trattandosi di deposizione testimoniale scritta, si tratterebbe di una prova nuova che, in violazione dell’articolo 345 del codice di procedura civile, è in ogni caso tardiva, poiché effettuata con atto depositato nel corso del giudizio di appello e senza che nell’atto di impugnazione ne fosse fatta menzione.

In tema di azione di disconoscimento della paternità, continuano i giudici, l’attore deve fornire prova che l’azione sia stata proposta entro il termine previsto, onere non assolto dalla ricorrente.

Inoltre, la missiva non proverebbe la mancata paternità del coniuge della de cuius, ma solo della relazione extraconiugale: ma da questa non possono desumersi certezze in ordine alla riferibilità del concepimento da parte di persona diversa dal coniuge della madre.

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