Azionabilità art. 119, co. 4, T.U.B. nelle more del giudizio e ordine di esibizione giudiziale

Scarica PDF Stampa

Approfondimento sull’azionabilità dell’art 119, co. 4, T.U.B., nelle more del giudizio e sull’ordine d’esibizione giudiziale di cui all’art. 210 c.p.c.

Volume consigliato: Tutela del rapporto bancario

Indice

1. Normativa di riferimento

L’art. 119, quarto comma, del D.Lgs.n.385 del 1993, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d’ora, in poi, T.U.B.) statuisce che “…Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”.
Potremmo domandarci quale sia il fondamento giuridico dell’istituto in esame ed, indi, in qual addentellato normativo esso possa trovar cittadinanza giuridica.
La stipulazione del contratto con un mandatario professionale, qual è la banca, gemma, in capo a quest’ultima, l’obbligo di comunicare al cliente i rendiconti delle operazioni. L’informativa precontrattuale, l’obbligo della forma scritta, a pena di nullità, del contratto, e, di poi, l’obbligo di comunicare al cliente il rendiconto delle operazioni, rappresentano lo specchio d’una fisiologia del rapporto negoziale cristallizzato, rispettivamente, dagli artt. 116, 117 e 119, T.U.B.
Si palesano obblighi protettivi che il mandatario professionale avrebbe l’obbligo di coltivare al di là dell’estinzione del rapporto bancario.
In quest’ottica, si dovrebbe collocare il quarto comma dell’art. 119, T.U.B., il quale impone al mandatario professionale di comunicare al cliente i rendiconti delle operazioni bancarie, anche ove il contratto con il primo si sia, nel frattempo, estinto.
L’obbligo di buona fede si staglia sin dalla fase della genesi dell’obbligazione, pensiamo, per un momento, all’art. 1175, C.c., e, di poi, per tal via, lungo la fase di nascita del contratto, della sua esecuzione, nonché della sua interpretazione, cristallizzati, rispettivamente, negli artt. 1337, 1375, 1366, C.c.
Prescindendo dai riferimenti normativi evocati, il canone generale della buona fede è deputato ad implementare il contenuto negoziale impegnando le parti ad attivarsi, reciprocamente, purché ciò non comporti un apprezzabile sacrificio (Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 3775 del 20 aprile 1994), a salvaguardare la sfera giuridico patrimoniale dell’altra.
In questo quadro, la norma di cui all’art. 1374, C.c., integra il tessuto negoziale elaborato dalle parti, cosicché dal contratto si gemmano obblighi ulteriori rispetto a quelli contemplati dalle medesime, quale quello di comportarsi, durante la vita del contratto e la sua successiva estinzione, secondo buona.
Siamo in presenza d’un obbligo di correttezza che si spalma dalla nascita del rapporto contrattuale con il mandatario professionale fino, ed oltre, la sua estinzione, quale espressione di quel principio di solidarietà sociale, radicato nell’art. 2 Cost., che, giustappunto, impegna le parti ad attivarsi per salvaguardare l’altrui sfera giuridica.
Tornando al tema che ci occupa, quell’obbligo di buona fede, come obbligo di trasparenza, trova espressione nel quarto comma dell’art. 119, T.U.B., tanto da poter affermare che la norma in scrutinio abbia fondamento nel principio di buona fede e correttezza. (Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 4598 del 22 maggio 1997; Trib. Torino, Sez. I, Sent. n. 4071 del 22 ottobre 2022; Trib. Pistoia, Sent. del 14 settembre 2021, Dr. Nicola Latour, n.r.g. 2114/2019).

Potrebbero interessarti:
Contratti bancari: risoluzione e risarcimento danni
La mediazione bancaria alla luce della Riforma Cartabia

2. Istanza ex art. 119 come diritto sostanziale potestativo: orientamento della giurisprudenza

Cosicché il diritto del cliente ad ottenere, anche laddove il rapporto giuridico colla banca si sia concluso, copia del rendiconto delle operazioni compiute negli ultimi dieci anni, vien ricostruito come un diritto sostanziale del medesimo (Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 24641 del 13 settembre 2021; Corte Appello Palermo, Sez. III, Sent. n.837 del 27 aprile 2023).
Un diritto sostanziale volto a tutelare una situazione finale, giammai strumentale, potestativo, in quanto il suo esercizio è rimesso alla volontà del cliente (Trib. Roma, Sez. VXII, Sent. dell’11 maggio 2021; Trib. Torino, Sez. I, Sent. n. 4071/ 2022, cit.).

3. Azionabilità dell’istanza ex art. 119, co. 4, T.U.B nelle more di giudizio di cognizione ordinaria

In disparte che l’istanza ex art. 119, T.U.B. possa esser avanzata anche dall’erede ovvero da altri soggetti legittimati, in luogo del cliente, par lecito domandarci se quest’ultimo possa esercitarla in prossimità d’un giudizio processuale civile.
Al detto quesito, la risposta è positiva, con delle precisazioni che valgono a cogliere i contorni del rapporto che potrebbe correre con l’istanza in questione ed alcuni istituti processuali.
Anzitutto, il cliente potrebbe esercitare il diritto in questione prima d’instaurare un giudizio ordinario avverso la banca dalla quale attende, in virtù del disposto del quarto comma dell’art.119, T.U.B., la consegna della copia della documentazione.
Indi, il cliente attore giungerebbe nell’incardinato giudizio con un compendio probatorio sufficiente per radicare, sia dal punto di vista del petitum e della causa petendi, ex art. 163, Nn. 3,4, C.p.c., l’azione avviata, e ciò vale laddove questi abbia avviato un’azione volta a far dichiarare la nullità del contratto bancario ovvero di alcune clausole negoziali.
Si potrebbe dar il caso che il diritto de quo sia esercitato dal cliente anche dopo l’instaurazione del predetto giudizio. Se, poi, la banca si rivelasse reticente, rispetto alla richiesta di copia della documentazione bancaria, avanzata ex art. 119, T.u.b., l’attore, allora, potrebbe domandare al giudice d’ordinare, ex art. 210, C.p.c., al convenuto ente creditizio, di depositare la documentazione de quibus.
Il ricorso all’ordine giudiziale, ex art. 210, C.p.c., giammai potrebbe esser concesso laddove il cliente non abbia fatto precedere la richiesta dell’invocata tutela dall’istanza di copia della documentazione bancaria ex art. 119, quarto comma, T.U.B.
L’omessa presentazione della predetta istanza non può esser sopperita dalla richiesta d’un ordine d’esibizione del giudice, ex art. 210, C.p.c., e ciò per una ragione di natura processuale, giacché, in assenza della detta richiesta, ci troveremmo di fronte ad una parte che incardina una causa senza aver fatto fronte a quel dovere d’allegazione, di cui all’art. 2697, C.c., oltre dall’art. 163, Nn. 3,4, C.p.c. All’assenza d’un corredo documentale a sostegno dell’intrapresa azione, non può sopperire l’attività del magistrato mediante l’ordine d’esibizione ex art. 210, C.p.c.
Qualora il cliente non abbia richiesto la copia dei rendiconti bancari, ex art. 119, T.U.B., non potrà sopperirvi la convenuta banca, in quanto, operando in tal maniera, s’avrebbe un’inversione dell’onere della prova, che incombe sull’attore ”… è la banca a dover offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attrice, il che scardina le regole del riparto degli oneri probatori siccome definite dalla fondamentale disposizione dettata dall’articolo 2697 c.c.….”.(Cass. civ., Sent. n. 24641/2021, cit.).
Ed, ancora, “…se il cliente, o chi per lui, ha esercitato il diritto di cui al quarto comma dell’articolo 119, e la banca non vi ha ottemperato, l’ordine di esibizione è, in presenza dei presupposti ora indicati, indubbiamente impartito in conformità alla previsione normativa. Se il cliente non ha effettuato la preventiva richiesta, inadempiuta, non vi sono margini per l’ordine di esibizione di cui all’articolo 210 c.p.c..”. (Cass. civ., Sent. n. 24641/2021, cit.; Corte Appello Palermo, Sent. n.837/2023, cit.).
Analoga questione si offre ove la richiesta di copia della documentazione, ex art. 119, T.U.B., venga avanzata in prossimità della maturazione dei termini delle memorie istruttorie, ex art. 183, comma 6, C.p.c.
Se il cliente può richiedere la copia della documentazione ai sensi del quarto comma dell’art. 119, T.U.B., anche nel corso del giudizio, manente l’obbligo della banca di riscontrare la detta richiesta entro il termine di 90 giorni, è altrettanto vero che tal richiesta deve tener conto dello spirare dei termini delle memorie istruttorie, ed, in particolare, delle preclusioni che si assumono in merito al deposito di documenti.
La Suprema Corte ha statuito che “…deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca di dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito per le preclusioni istruttorie, dall’art. 183 C.p.c., comma 6, con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato…”. (Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 12993 del 12 maggio del 2023).
L’anteriore maturazione del termine delle memorie istruttorie rispetto ai 90 giorni entro cui la banca deve consegnare la documentazione al cliente, non giustifica, a priori, il ricorso alla rimessione in termini regolata dall’art. 156, comma 1, C.p.c.
Onde poter fruire della rimessione, il cliente dovrebbe assolvere alla prova che, in virtù d’una causa indipendente dalla sua volontà, non sia stato nella condizione di poter ottenere la documentazione bancaria. Quest’ultimo non sarà rimesso in termini ove non abbia richiesto, prima dell’incardinazione del giudizio, copia della documentazione, poiché “…emerge con evidenza palamare la colpevole negligenza dell’attrice che non poteva richiedere di essere rimessa in termini per la produzione di documenti che ella avrebbe potuto e dovuto molto prima della scadenza dei termini perentori concessi…”. (Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 12993 del 2023, cit.).

4. Strumenti di tutela

Il cliente, a fronte della richiesta di copia dei rendiconti, può esperire anche un ricorso monitorio, ex art. 633, C.p.c., onde domandare al giudice, sussistendone i presupposti, un’ingiunzione di consegna della documentazione in questione nei confronti della banca, salvo che l’ingiunta si opponga, nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto giuntivo, dando luogo ad un procedimento di cognizione ordinaria, come si evince dal tessuto giurisprudenziale.( Cfr. Trib. Torino, Sez. I, Sent. n. 4071/2022, cit.).

5. Conclusioni

Rassegnando le conclusioni, alla luce delle superiori argomentazioni, si traggono le seguenti conclusioni.
Anzitutto, il diritto del cliente d’ottener, ai sensi del quarto comma, dell’art. 119, T.u.b., copia della documentazione bancaria, anche dopo l’estinzione del contratto colla banca, è un diritto sostanziale potestativo.
Secondariamente, tal diritto può esser esercitato sia stragiudizialmente che nelle more d’un giudizio processuale. In disparte la possibilità di un’ingiunzione di consegna in fase monitoria, nulla osta acché il cliente eserciti il diritto de quo nelle more del processo, e soltanto a fronte dell’omesso riscontro della banca potrà domandare al giudicante l’emissione d’un ordine d’esibizione ex art. 210 C.p.c.
Infine, nelle more d’un giudizio di cognizione ordinaria, il cliente deve tener conto che il termine della memoria istruttoria, ex art. 183, comma 6, n.2, C.p.c., potrebbe spirare prima di quello dei 90 giorni entro cui la banca dovrebbe consegnare la documentazione ai sensi del quarto comma dell’art.119, T.u.b.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Giovanni Stampone

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento