Avvocato-docente: non c’è l’obbligo di polizza professionale

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L’avvocato che ricopre il ruolo di docente universitario a tempo pieno non ha l’obbligo di stipulare una polizza per la responsabilità professionale, perché se dovesse essere precluso l’esercizio dell’attività, manca proprio il presupposto del rischio assicurativo. 
Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con parere n. 39/2023, rispondendo a un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine Forense di Trento. 

Indice

1. Il Consiglio Nazionale Forense 


Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) è l’organismo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura italiana e rappresenta l’intera classe forense.
È stato istituito dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37
La disciplina ha subito modificazioni con la Legge 31 dicembre 2012 n. 247
Ha sede a Roma presso il Ministero della Giustizia.
Rappresenta l’istituzione apicale del sistema ordinistico forense ed è composto da membri eletti su base distrettuale, con mandato quadriennale
I componenti sono trentatré, e non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell’equilibrio tra i generi.
È composto da avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
Il meccanismo di elezione dei componenti del CNF si basa sull’elezione da parte dei componenti dei vari Consigli dell’Ordine, riuniti su base distrettuale, a loro volta eletti dagli iscritti all’albo, e integra un sistema elettorale che dovrebbe risultare idoneo a selezionare candidati di profilo, in modo da non dare adito a dubbi circa la possibilità di condizionamenti e interferenze nell’esercizio delle funzioni. 
Il Consiglio elegge il Presidentedue Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere e resta in carica per il disbrigo degli affari correnti sino all’insediamento del Consiglio neoeletto. 
L’attuale Presidente è Maria Masi, che ricopre la carica dal 2019

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2. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 


Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è un organo professionale costituito in ogni circondario di Tribunale ed è un ente pubblico non economico perché, svolge un’attività di stampo pubblicistico con strumenti pubblicistici per fini di carattere generale (sent. n. 1582/1979). 
La sua funzione principale è rappresentare a livello istituzionale l’avvocatura.
Svolge numerosi compiti: 
Provvede alla tenuta degli albi, esercita la funzione disciplinare, pubblica l’elenco degli iscritti, vigila sulla pratica e sul decoro della professione, istituisce l’elenco dei difensori d’ufficio, in particolare modo è compito del Consiglio dell’Ordine del Circondario di Corte d’Appello, delibera in ordine all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, elabora programmi per la formazione continua, pubblica un elenco dei fati identificativi degli iscritti con relativo indirizzo di posta elettronica certificata (pec). 

3. Il contenuto del parere del CNF in risposta al COA di Trento: polizza professionale dell’avvocato 


Il Consiglio Nazionale Forense, attraverso il parere n. 39/2023, in risposta a un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, ha affermato che per un docente universitario iscritto nell’elenco speciale, l’adempimento dell’obbligo assicurativo consegue all’effettiva esistenza del rischio che sta alla base. 
A questo proposito, nel caso nel quale il docente eserciti la professione, anche se nei limiti previsti dall’Ordinamento Universitario, verrà ad essere soggetto entro gli stessi, all’obbligo di stipulare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               l’assicurazione.
L’articolo 12 della Legge 31/12/2012 n.247 prescrive che:
L’avvocato ha l’obbligo di stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall’esercizio della professione, compreso quello per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.
Di conseguenza, i professori e i ricercatori universitari a tempo pieno, iscritti nell’elenco del quale  all’articolo 15, lett. d) della stessa Legge 247/2012, che hanno lo status giuridico indicato nel quesito, possono svolgere attività professionale esclusivamente nei limiti che l’Ordinamento Universitario permette.  
Nel caso di specifico è l’Ordinamento Universitario stesso che preclude l’esercizio dell’attività professionale, di conseguenza i soggetti interessati non hanno in questo caso l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa perché manca alla radice il presupposto del rischio assicurativo.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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