Avvocati: meglio seguire i consigli del cliente

Redazione 21/04/16
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Il cliente ha sempre diritto a essere informato dal proprio legale della complessità che presenta la causa che gli ha affidato. In mancanza, il legale che perde la causa non può più pretendere il pagamento della parcella.

La questione si sta presentando con forza all’attenzione dei Tribunali di merito ed è stata trattata recentemente anche dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7708 del 19 aprile 2016.

La vicenda

Un cliente ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello poiché i giudici avevano ritenuto che – a fronte di uno specifico dovere informazione nei confronti del proprio cliente in ordine all’opportunità di chiamare in causa il terzo non era fonte di responsabilità professionale il comportamento omissivo dell’avvocato, che non aveva sollecitato il cliente dopo che questi aveva rifiutato l’ipotesi di effettuare la chiamata in causa del terzo.

La decisione

Gli Ermellini hanno ricordato che l’obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c., impone all’avvocato di assolvere – sia all’atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto – anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi.

L’avvocato deve, quindi, anche richiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso; sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole.

E’ vero, di conseguenza, che incombe sul professionista l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, e che al riguardo non è sufficiente il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello ius postulandi, trattandosi di elemento che non è idoneo a dimostrare l’assolvimento del dovere di informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio.

Tuttavia, è altresì vero che l’attività di persuasione del cliente al compimento o non di un atto, ulteriore rispetto all’assolvimento dell’obbligo informativo, è concretamente inesigibile, oltre che contrastante con il principio secondo cui l’obbligazione informativa dell’avvocato è un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

Nel caso di specie, la scelta del cliente, di non chiamare in garanzia il terzo, era riconducibile a ragioni fattuali e non giuridiche, non esplicitate dal cliente al difensore, mentre la consapevolezza delle conseguenze giuridiche della mancata chiamata in garanzia, ossia l’impossibilità di rivalersi sul garante, era contenuta nell’informazione resa in merito alla facoltà di chiamata in causa del terzo.

In conclusione, meglio illustrare per iscritto al cliente le proprie strategie difensive se non si vuole rischiare una causa per responsabilità professionale.

Redazione

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