Avvocati, addio contributi minimi integrativi: l’ok della Cassa Forense

Redazione 05/04/17
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Sulla scia della discussione in Commissione Giustizia della Camera, avvenuta nelle scorse settimane, si sono riuniti i vertici dell’ente previdenziale degli avvocati e l’Aiga, l’Associazione Giovani Avvocati. In particolare, oggetto dei recenti tavoli di lavoro è stata la complessiva disciplina vigente in merito al sistema previdenziale ed economico riservato agli avvocati. In occasione della riforma della professione forense, dunque, si vorrebbe incidere su equo compenso, assicurazione obbligatoria, contributi integrativi minimi e tassa di iscrizione a Cassa Forense.

 

Avvocati e Cassa Forense: c’è intesa sulla contribuzione minima

Tuttavia, nell’ultimo incontro, si è discusso a proposito dell’abolizione del contributo minimo integrativo da parte dei professionisti. Nella proposta di legge, infatti, all’articolo 1 è prevista l’introduzione di un divieto espresso per la Cassa Forense di richiedere il versamento di contributi minimi obbligatori da parte degli avvocati. Si è tacciata di irragionevolezza la norma attualmente in vigore laddove non preveda delle differenziazioni di trattamento basate sul reddito, in maniera da rendere la contribuzione progressiva. Inoltre, mancherebbe una disciplina che regoli i casi eccezionali e temporanei in cui un soggetto debba poter avvalersi di una sospensione dal pagamento dei contributi.

Ma c’è di più: dal confronto tra Cassa Forense e Aiga è emersa l’effettiva esistenza di una volontà di ridurre, se non eliminare del tutto il contributo degli avvocati, mantenendo solo quello soggettivo ai fini Irpef e quello di maternità.

 

Contributi minimi: quali si continueranno a pagare?

Attualmente, invece, gli avvocati iscritti a Cassa Forense sono tenuti a versare, in sede di autoliquidazione tramite Modello 5 annuale diversi contributi, tra cui:

–        Il 14% del reddito professionale netto dichiarato, ai fini Irpef come contributo soggettivo; ciò entro il tetto reddituale stabilito di anno in anno e detraendolo da quanto già pagato a titolo di contributo soggettivo minimo con M.Av. Inoltre, sul reddito eccedente il suddetto tetto è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.

–        Il 4% sul volume di affati IVA dichiarato detratto quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo, se dovuto, tramite M.Av., a titolo di contributo integrativo. Chi è esonerato dal pagamento di questo contributo, deve versare in sede di autoliquidazione il contributo integrativo del 4% sull’effettivo volume d’affari IVA a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore.

È dunque quest’ultimo il contributo che l’Aiga ha proposto di eliminare, e che Cassa Forense sembra stia prendendo in considerazione. Si fa sempre più concreta, dunque, l’eventualità di una prossima riduzione o abolizione dei contributi integrativi minimi da parte degli Avvocati iscritti alla Cassa Forense. Eppure, dopo la nuova istituzione dell’Organismo Congressuale Forense (leggi l’articolo a questo link), si era temuto un aumento delle spese addossate ai professionisti iscritti, visto il fatto che il sostentamento del nuovo ente sarà completamente a carico del Consiglio Nazionale Forense.

È stata poi data attenzione anche al problema relativo alle notifiche di cartelle esattoriali o avvisi di addebito per mancato pagamento dei contributi del Fondo di Gestione Separata Inps, ante riforma legge 247/12. Secondo Aiga, infatti, l’unico ente autorizzato al recupero crediti nei confronti dei professionisti avvocati sia solo cassa Forense, in virtù della Gestione separata.

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