Attività lavorative pericolose – Scheda di Diritto

Il concetto di attività lavorativa pericolosa è di fondamentale importanza nell’ambito della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Redazione 26/02/25

Il concetto di attività lavorativa pericolosa è di fondamentale importanza nell’ambito della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Il diritto del lavoro e la normativa sulla prevenzione degli infortuni individuano una serie di attività che, per loro natura o per le condizioni in cui vengono svolte, comportano un rischio elevato per i lavoratori.
L’ordinamento giuridico disciplina tali attività attraverso una serie di norme che impongono obblighi di prevenzione ai datori di lavoro e forniscono strumenti di tutela ai lavoratori esposti a pericoli. In particolare, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) e il Codice Civile (artt. 2043 e 2050 c.c.) regolano le responsabilità connesse a tali attività.

Indice

1. Definizione e criteri di individuazione


Un’attività lavorativa è considerata pericolosa quando comporta un rischio intrinseco per l’incolumità del lavoratore, sia per la natura delle operazioni svolte, sia per le condizioni ambientali in cui si opera.
Il D.Lgs. 81/2008, che rappresenta il riferimento normativo principale in materia di sicurezza sul lavoro, non fornisce una definizione univoca di “attività pericolosa”, ma elenca una serie di fattori di rischio che permettono di individuarle, tra cui:

  • Manipolazione di sostanze pericolose (es. materiali infiammabili, esplosivi, agenti chimici e biologici);
  • Utilizzo di macchinari ad alto rischio (es. presse, seghe circolari, gru, escavatori);
  • Lavori in quota (es. edilizia, ponteggi, impianti eolici);
  • Attività in ambienti confinati o sotterranei (es. gallerie, cisterne, miniere);
  • Lavori in ambienti con temperature estreme (es. fonderie, celle frigorifere);
  • Esposizione a radiazioni ionizzanti o campi elettromagnetici intensi;
  • Attività con rischio elettrico (es. manutenzione di linee elettriche ad alta tensione);
  • Lavorazioni in ambito marittimo o subacqueo (es. pesca industriale, piattaforme petrolifere).

La giurisprudenza ha spesso interpretato l’espressione “attività pericolosa” in modo ampio, ricomprendendo anche attività che, pur non rientrando in elenchi normativi specifici, comportano un rischio elevato per la sicurezza dei lavoratori.

2. Obblighi del datore di lavoro e misure di prevenzione


Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) stabilisce una serie di obblighi per il datore di lavoro, finalizzati a ridurre il rischio derivante dalle attività pericolose. Tra questi, i principali sono:

  • Valutazione dei rischi (art. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008): il datore di lavoro deve effettuare un’analisi dettagliata dei rischi connessi alle mansioni svolte e adottare misure adeguate per eliminarli o ridurli al minimo.
  • Formazione e addestramento (art. 37 D.Lgs. 81/2008): i lavoratori devono essere adeguatamente formati e informati sui rischi connessi all’attività svolta, sulle procedure di sicurezza e sull’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
  • Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 77 D.Lgs. 81/2008): guanti, caschi, occhiali protettivi, imbracature di sicurezza e altri dispositivi devono essere forniti ai lavoratori esposti a rischi specifici.
  • Sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008): per determinate attività lavorative pericolose è obbligatoria una sorveglianza medica periodica per monitorare lo stato di salute del lavoratore.
  • Piani di emergenza e primo soccorso (art. 43 e 45 D.Lgs. 81/2008): le aziende devono predisporre procedure di emergenza in caso di incidenti, garantendo la presenza di presidi di primo soccorso e personale formato per intervenire in situazioni critiche.

L’omissione di queste misure da parte del datore di lavoro può configurare responsabilità penale, amministrativa e civile, soprattutto in caso di infortunio o malattia professionale.

3. Responsabilità giuridiche e tutele per il lavoratore


Le attività pericolose comportano un regime di responsabilità specifico per il datore di lavoro e per i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.

  • Responsabilità del datore di lavoro (art. 2087 c.c.)
    L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere civilmente per i danni subiti dal lavoratore.
  • Responsabilità ex art. 2050 c.c. (attività pericolose)
    L’art. 2050 c.c. stabilisce che chiunque svolga un’attività pericolosa è tenuto a risarcire i danni cagionati, salvo che dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a prevenirli. In questo caso, l’onere della prova si inverte: è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
  • Tutela assicurativa e INAIL
    I lavoratori impiegati in attività pericolose beneficiano della copertura assicurativa INAIL, che prevede indennizzi in caso di infortunio o malattia professionale.
  • Tutela penale (D.Lgs. 81/2008 e Codice Penale)
    La mancata adozione di misure di sicurezza da parte del datore di lavoro può configurare reati come:
    • Omicidio colposo o lesioni colpose aggravate (art. 589 e 590 c.p.), in caso di infortuni con esiti gravi o mortali;
    • Omessa formazione e informazione (art. 37 D.Lgs. 81/2008);
    • Mancata fornitura di DPI (art. 77 D.Lgs. 81/2008).

Le sanzioni possono includere multe, interdizioni e, nei casi più gravi, reclusione per il datore di lavoro.

FORMATO CARTACEO

Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti

Con formulario e schemi, aggiornato al nuovo accertamento della disabilità/invalidità civile introdotto dal D.Lgs. 62/2024, come modificato dalla Legge 207/2024, e a tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali 2025 dell’inabile al lavoro, della persona non autosufficiente, dell’invalido, del sordo e del cieco civile. Il volume analizza soggetti, procedimenti e prestazioni per offrire supporto al professionista che deve definire le opzioni disponibili per ottenere le provvidenze economiche o difendersi in un processo previdenziale.Numerose sono le novità della presente edizione:• le prestazioni assistenziali e previdenziali degli invalidi civili e dei disabili aggiornate al 2025• i limiti di reddito per le prestazioni previdenziali agli invalidi, inabili e alle persone non autosufficienti• gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia di assegno sociale e soggetti beneficiari• le novità in materia di infortunio sul lavoro, infortunio in itinere, e malattia professionale• le prestazioni previdenziali degli invalidi di guerra aggiornate al 2025. Rocchina StaianoAvvocato, docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali presso l’Università di Teramo e in diritto del lavoro presso l’Università La Sapienza (sede Latina). Componente della Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento e valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.

 

Rocchina Staiano | Maggioli Editore 2025

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento