Atti giudiziari: il decreto del Ministero delinea il format

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Caratteri di dimensioni di 12 punti, interlinea di 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri, no alle note salvo che per l’indicazione dei precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti dottrinari. Col decreto 7 agosto 2023, che si applica ai procedimenti introdotti dopo il I° settembre 2023, debutta il format degli atti giudiziari.
Leggi anche: Criteri di redazione atti giudiziari: da oggi il decreto è efficace

Indice

1. Decreto 7 agosto 2023, n. 110 del Ministero della Giustizia


Definisce i criteri di redazione, i limiti e gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’art. 46 disp. att. c.p.c. I limiti dimensionali degli atti del processo civile operano per le cause di valore inferiore a euro 500.000.

2. Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del P.M.


Per assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall’art. 121 c.p.c, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione:

  • intestazione, contenente l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;
  • parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;
  • parole chiave, nel numero massimo di 20, che individuano l’oggetto del giudizio;
  • nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l’indicazione dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, la  data della pubblicazione e dell’eventuale notifica;
  • esposizione distinta e specifica, in parti dell’atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della  decisione  impugnati  ed esposizione dei motivi;
  • nella  parte  in  fatto,  puntuale  riferimento  ai  documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico  progressivo  e denominati in modo corrispondente al loro contenuto,  preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;
  • con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito,  con indicazione delle norme di legge e dei  precedenti  giurisprudenziali che si assumono rilevanti;
  • conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;
  • indicazione specifica dei mezzi di prova e  indice  dei documenti  prodotti,  con  la  stessa  numerazione  e   denominazione contenute  nel  corpo  dell’atto,  preferibilmente  consultabili  con collegamento ipertestuale;
  • valore della controversia;
  • richiesta di distrazione delle spese;
  • indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, agli altri atti del processo. Gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono.

3. Limiti dimensionali degli atti processuali


Salve le esclusioni e le deroghe previste dal decreto, l’esposizione è contenuta nel limite di:

  • 80.000 caratteri, corrispondenti circa a 40 pagine, quanto all’atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta  e  alla  memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei  giudizi  di impugnazione;
  • 50.000 caratteri, corrispondenti a circa 26 pagine, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;
  • 10.000 caratteri, corrispondenti a circa 5 pagine, quanto alle note scritte in sostituzione dell’udienza di cui all’articolo 127-ter c.p.c., quando non occorre svolgere attività difensive possibili soltanto all’udienza.

Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.


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4. Esclusioni


Dai limiti dimensionali sono peraltro esclusi:

  • l’indice e la sintesi dell’atto;
  • le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;
  • la data e il luogo, le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
  • le relazioni di notifica e le   relative   richieste   e dichiarazioni;
  • i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

5. Deroghe ai limiti dimensionali


I limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità e, in tal caso,  il  difensore  espone sinteticamente  nell’atto  le  ragioni  per  le  quali  si è reso necessario il superamento dei limiti. La proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un’impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti.

6. Tecniche redazionali


Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:

  • utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;
  • con interlinea di 1,5;
  • con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

Non sono consentite note, salvo che per l’indicazione  dei precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti dottrinari.

7. Provvedimenti del giudice


Il giudice deve redigere i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto, in quanto compatibili. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti  o  della  natura degli interessi coinvolti. I provvedimenti del giudice soggetti a impugnazione sono redatti con l’indicazione di capi separati e numerati.

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Avv. Biarella Laura

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