Astensione collettiva: l’avvocato che vi aderisce ha diritto al rinvio dell’udienza, solo se lo comunica, con congruo avviso, all’Ufficio giudiziario competente e al difensore della controparte

Redazione 28/01/13
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Biancamaria Consales

Così ha deciso la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza n. 1567 del 23 gennaio 2013, si è pronunciata sul ricorso proposto da un soggetto, al quale i precedenti gradi di giudizio avevano negato l’attribuzione del superiore inquadramento contrattuale richiesto con le relative differenze retributive e risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo demansionamento patito.

Nel proporre ricorso per cassazione, il ricorrente, in particolare, chiedeva la nullità del processo e della sentenza, sia per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, avendo la Corte territoriale deciso la causa nonostante il proprio difensore avesse fatto pervenire la propria dichiarazione di adesione all’astensione collettiva dalle udienze dichiarata quel giorno dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura sia per violazione e falsa applicazione dell’art. 2bis della legge 146/1990, in relazione ad una delibera della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La Corte di Cassazione, ha, tuttavia, rigettato il ricorso.

“La Corte costituzionale – hanno dichiarato gli Ermellini –, con sentenza 171/1996, dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 5 della L. 146/1990, nella parte in cui non prevedeva, nel caso dell’astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l’obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell’astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, e non prevedeva altresì gli strumenti idonei ad individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure consequenziali in ipotesi di inosservanza”. Il difensore che aderisce all’astensione collettiva dalle udienze legittimamente deliberata ha sì il diritto di ottenere un differimento della trattazione della causa, purché tale adesione, però, sia portata a conoscenza dell’Ufficio giudiziario.

Nel caso di specie, dai documenti prodotti dal ricorrente, è risultato, invece, che il fax contenente la dichiarazione di astensione del difensore è stato inviato alla Corte di appello competente la sera prima dell’udienza in cui è stata emessa la sentenza impugnata, ma non risulta che in concreto tale fax sia stato effettivamente portato a conoscenza del Collegio giudicante e della difesa della controparte, prova che incombeva sulla parte che chiedeva il rinvio.

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