Assoluta indigenza: come si deve valutare

Scarica PDF Stampa Allegati

Come deve essere valutata la situazione di assoluta indigenza di cui all’art. 284, co. 3, cod. proc. pen. Per approfondimenti sulla procedura rimandiamo al volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia”.

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 2175 del 1-12-2023

sentenza-commentata-art.-3-84.pdf 116 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: situazione di assoluta indigenza


Il Tribunale di Bologna aveva accolto un appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia avverso un’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia aveva autorizzato l’imputato ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa.
Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riguardo alla ritenuta insussistenza dei presupposti per lo svolgimento di attività lavorativa. Per approfondimenti sulla procedura rimandiamo al volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia”.

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva la doglianza summenzionata infondata.
Difatti, per gli Ermellini, il Tribunale bolognese aveva correttamente rilevato come la richiesta di autorizzazione non fosse in alcun modo documentata in ordine alla dedotta impossidenza del ricorrente e che l’indagato era stato posto agli arresti domiciliari proprio a seguito della disponibilità manifestata dai genitori ad accoglierlo nella casa familiare ed a mantenerlo, e ciò in conformità a quell’indirizzo interpretativo secondo il quale l’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. richiede il riconoscimento di una «situazione di assoluta indigenza» da valutare in termini di indispensabilità e di assolutezza e, quindi, in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo alle esigenze primarie di sussistenza (Sez. 6, n. 1733 del 27/09/2018).

3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 284, co. 3, cod. proc. pen. dispone che, se “l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa”, con la decisione in esame, è chiarito come deve essere valutata la situazione di assoluta indigenza di cui all’art. 284, co. 3, cod. proc. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la «situazione di assoluta indigenza», così com’è richiamata da tale norma procedurale, deve essere valutata in termini di indispensabilità e di assolutezza e, quindi, in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo alle esigenze primarie di sussistenza.
Ove dunque il giudice della cautela proceda alla valutazione di questa situazione in tali termini, è sconsigliabile contestarlo in sede di impugnazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Potrebbero interessarti anche:

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia.
Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento