Come deve essere valutata la situazione di assoluta indigenza di cui all’art. 284, co. 3, cod. proc. pen. Per approfondimenti sulla procedura rimandiamo al volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia”.
Indice
1. La questione: situazione di assoluta indigenza
Il Tribunale di Bologna aveva accolto un appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia avverso un’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia aveva autorizzato l’imputato ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa.
Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riguardo alla ritenuta insussistenza dei presupposti per lo svolgimento di attività lavorativa. Per approfondimenti sulla procedura rimandiamo al volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia”.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva la doglianza summenzionata infondata.
Difatti, per gli Ermellini, il Tribunale bolognese aveva correttamente rilevato come la richiesta di autorizzazione non fosse in alcun modo documentata in ordine alla dedotta impossidenza del ricorrente e che l’indagato era stato posto agli arresti domiciliari proprio a seguito della disponibilità manifestata dai genitori ad accoglierlo nella casa familiare ed a mantenerlo, e ciò in conformità a quell’indirizzo interpretativo secondo il quale l’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. richiede il riconoscimento di una «situazione di assoluta indigenza» da valutare in termini di indispensabilità e di assolutezza e, quindi, in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo alle esigenze primarie di sussistenza (Sez. 6, n. 1733 del 27/09/2018).
3. Conclusioni
Fermo restando che, come è noto, l’art. 284, co. 3, cod. proc. pen. dispone che, se “l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa”, con la decisione in esame, è chiarito come deve essere valutata la situazione di assoluta indigenza di cui all’art. 284, co. 3, cod. proc. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la «situazione di assoluta indigenza», così com’è richiamata da tale norma procedurale, deve essere valutata in termini di indispensabilità e di assolutezza e, quindi, in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo alle esigenze primarie di sussistenza.
Ove dunque il giudice della cautela proceda alla valutazione di questa situazione in tali termini, è sconsigliabile contestarlo in sede di impugnazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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