Assolto il medico che rifiuta l’intervento, in assenza del collega

Redazione 07/06/18
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La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 24952 del 4 giugno 2018, ha assolto un medico dal reato di omissione d’atti d’ufficio ex art. 328 c.p., cui era stato condannato in secondo grado poiché, quale Dirigente sanitario di chirurgia all’Ospedale, aveva indebitamente rifiutato di portare a termine un intervento in assenza del suo collega, dopo aver già sottoposto la paziente ad anestesia e dopo averle praticato alcune incisioni propedeutiche all’operazione.

La Cassazione, accogliendo le doglianze del sanitario avverso la pronuncia di secondo grado, ha riconosciuto come legittimo il suo rifiuto di proseguire l’intervento iniziato, in assenza del secondo chirurgo – che non interveniva tempestivamente, ma con venti minuti di ritardo – la cui richiesta partecipazione si rendeva invece necessaria anche in considerazione delle particolari condizioni fisiche della paziente, al fine di prevenire una possibile complicanza.

Primaria l’esigenza della paziente di essere operata in sicurezza

La pronuncia di merito, in particolare, addebitava al ricorrente l’impazienza nell’attesa del secondo operatore, affermando come egli avesse dato illecita prevalenza alla sue doglianze piuttosto che alle esigenze di salute della paziente, costretta a subire i disagi di un successivo intervento. Secondo gli Ermellini tuttavia, la Corte d’appello, così argomentando, ha omesso di considerare che tra le ragioni del rifiuto di proseguire l’intervento, vi era l’esigenza della paziente, primaria ed assolutamente cogente, di essere operata in condizioni di sicurezza.

Intervento non indifferibile

Né vale ad accusare il medico ricorrente, la considerazione circa l’indifferibilità dell’intervento chirurgico rifiutato, essendone stata riscontrata l’incontestata natura elettiva e dunque la non urgenza. Una indifferibilità, conclude la Corte Suprema, che di certo non si giustifica con il disagio del paziente per il successivo intervento.

Sentenza collegata

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