Assolto il datore di lavoro se l’infortunio del dipendente non è stato determinato da un rischio specifico dell’attività svolta

Redazione 26/09/13
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Biancamaria Consales

È quanto ha stabilito la quarta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 39491 depositata il 24 settembre 2013, con la quale è stata annullata, senza rinvio, la pronuncia di condanna di un imprenditore, titolare di una società a responsabilità limitata, che aveva preso in appalto i lavori di nettezza urbana dell’area mercatale comunale.

Nella fattispecie, l’imprenditore/datore di lavoro aveva consentito che un proprio dipendente lavorasse in prossimità di un cancello in ferro privo del perno di fermo di fine corsa e, quindi, non in una situazione di sicurezza. Il lavoratore, mentre spostava una delle ante scorrevoli per effettuare le pulizie, determinava la fuoriuscita dell’anta dal binario che lo travolgeva riportando gravi lesioni con compromissione della colonna vertebrale.

La Suprema Corte, nel ricostruire la vicenda, ha tuttavia rilevato che il cancello in origine non presentava alcun vizio costruttivo, tanto è vero che il suo installatore è stato prosciolto; pertanto la sua anomalia è stata frutto di una manomissione che, dalle sentenze di merito, non risulta poter essere datata. Da ciò deriva che l’asserita rilevabilità ictu oculi dell’anomalia, non trova alcun riscontro nelle argomentazioni svolte nelle sentenze di merito, a fronte dell’impossibilità di stabilire l’epoca in cui la manomissione si è verificata.

“Il rischio connesso al mal funzionamento del cancello – hanno affermato gli Ermellini –, non può essere definito quale rischio specifico dell’attività svolta tenuto conto che sono rischi specifici solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi. “Tale rischio – si legge nella sentenza – era proprio degli addetti alla manutenzione ed alla custodia del mercato, ma non certo dell’appaltatore dei servizi di nettezza urbana. Consegue da ciò che il datore di lavoro non poteva ritenersi onerato di un quotidiano controllo della funzionalità della barriera, controllo che peraltro, in un’impresa di medie dimensioni, grava sul preposto operante sul campo e non sull’imprenditore al cui carico non possono esser posti oneri di prevenzione di rischi non specifici della sua attività, occulti e solo occasionalmente manifestatisi.

Pertanto, considerato che non sussiste alcuna negligente condotta omissiva del datore di lavoro etiologicamente legata all’evento, si impone la sua assoluzione perché il fatto non sussiste, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata”.

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