Assistenza familiare e violazione degli obblighi 

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Può accadere che una ex moglie denunci il marito che per alcuni mesi non le ha pagato l’assegno di mantenimento per i figli.

L’ex marito, nonostante l’impossibilità ad erogare la somma arretrata in un tempo minimo, riesce a trovare un accordo, al fine di evitare una condanna, cercando di dimostrare la sua buona volontà con dei versamenti periodici per recuperare le mensilità precedenti, che verranno sommati agli assegni mensili in scadenza.

In cambio di questo l’uomo pretende la rinuncia da parte della ex moglie a un processo penale contro di lui.

Il suo avvocato sostiene che non si possa fare.

Si dovrebbe verificare se, sotto un profilo strettamente giuridico, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sia perseguibile d’ufficio.

Se dovesse essere procedibile esclusivamente “a querela di parte”, vale a dire, della vittima, il ritiro della querela metterebbe fine a qualsiasi procedimento nei suoi confronti.

Se si dovesse ritenere che il non avere versato il mantenimento ai figli sia perseguibile d’ufficio, il ritiro della querela non servirebbe, perché la Procura della Repubblica, dovrebbe portare avanti l’azione penale sino alla condanna.

La questione è stata sottoposta molte volte alla Suprema Corte di Cassazione, che di recente ha sentenziato in merito (sent. 24/ 02/2020 n.7277).

Prima di trattare l’argomento specifico, scriviamo qualcosa sul mantenimento dei figli.

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Il mantenimento figli in presenza di coppie sposate e non sposate

In materia di mantenimento figli, non ci dovrebbe essere nessuna differenza tra la coppia sposata e non sposata.

I genitori devono sempre garantire ai figli, nei limiti delle loro possibilità, quello del quale hanno bisogno per crescere bene, e non lo stretto necessario per vivere.

Le coppie sposate hanno sempre bisogno di un provvedimento del tribunale per separarsi, e in quella sede l’ammontare del mantenimento per i figli, anche se concordato dai genitori, deve sempre essere vagliato dal giudice.

Le coppie di fatto, quando si separano non devono ricorrere al tribunale, e si rivolgono al giudice se non trovano un accordo sull’ammontare del mantenimento per i figli.

L’eventuale intesa del padre e della madre conviventi potrebbe non essere mai soggetta al vaglio del giudice se nessuno dei due si lamenta per qualcosa.

In che cosa consiste il mantenimento dei figli

Nella separazione personale, il contributo al mantenimento dei figli minori si traduce in una somma fissa mensile da versare nelle mani o sul conto del genitore affidatario.

Al compimento dei 18 anni, diventando maggiorenne, il figlio può chiedere che l’assegno venga pagato direttamente a lui.

In assenza di questa richiesta, la somma dovrà essere versata sempre al genitore convivente, che di solito è la madre.

La somma in questione non è il rimborso delle spese sostenute dal genitore affidatario nel mese relativo, è la rata mensile di un assegno annuale, che viene determinato in base alle esigenze dei figli e dalle circostanze del contesto.

Prima di sostenere alcune spese straordinarie un genitore è obbligato a consultare l’altro per un accordo preventivo.

L’obbligo non sussiste per le spese urgenti e per quelle comunque necessarie.

Un’altra forma di mantenimento dei figli può essere determinato da un patto tra i genitori in forza del quale uno dei coniugi trasferisce in favore dei figli la proprietà di uno o più immobili, i frutti dei quali verranno utilizzati per il mantenimento.

Le parti si possono accordare per il mantenimento dei figli prevedendo il pagamento di una somma di denaro in un’unica soluzione, che prende il nome di pagamento una tantum.

Il mantenimento per i figli non versato

L’articolo 570 bis del codice penale punisce l’omesso versamento dell’assegno periodico di mantenimento dei figli con la reclusione sino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Il reato scatta allo stesso modo e con la stessa efficacia sia per le coppie sposate sia per quelle di fatto.

Al fine di non fare scattare il reato, devono sussistere determinati elementi:

Il figlio deve versare in stato di bisogno.

Rispetto ai figli minori lo stato di bisogno è presunto e si trova inserito nel fatto stesso se si tratta di soggetti che non si possono procurare un reddito (] Cass. pen. 31 gennaio 2019 n. 8047, Cass. pen. 4 aprile 2016 n. 13413), salvo i casi nei quali gli stessi abbiano risorse economiche personali e autonome che consentono a chi ne ha l’affidamento l’utilizzazione finalizzata all’autonomo sostentamento (Cass. pen. 17 dicembre 2015 n. 44683).

 Si legga anche:”Le regole sul mantenimento dei figli”

Il genitore deve essere in grado di fornire i mezzi di sussistenza (Cass. pen. 8 gennaio 2016 n. 535).

Se si trova nell’impossibilità assoluta e incolpevole di somministrare questi mezzi, il reato è escluso.

Lo stato di disoccupazione non è sufficiente se non si dà prova di avere cercato altri posti di lavoro e di non esserci riuscito non per causa propria.

La mancata assistenza deve avere l’effetto di fare mancare in modo intero o parziale i mezzi di sussistenza.

La nozione di mezzi di sussistenza non comprende esclusivamente i bisogni di relazione dell’essere umano.

Ad esempio vitto, abbigliamento, abitazione, ma anche le spese per l’istruzione e per la vita di relazione.

Ad esempio mezzi di trasporto, computer e altro.

Il mantenimento non versato e la sua perseguibilità

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il reato di omesso versamento del mantenimento per i figli non è procedibile a querela di parte ma d’ufficio.

Come scritto in precedenza, questa conclusione ha un grande impatto pratico.

L’eventuale rinuncia al processo penale da parte dell’ex moglie, che agisce per conto dei figli minori o non autosufficienti, non basta a fermare il procedimento nei confronti del padre, e lo stesso prosegue su iniziativa del Pubblico Ministero.

La mancata costituzione della madre servirà a rendere all’avvocato dell’imputato, la difesa meno complicata, però l’esito non è scontato.

La Procura della Repubblica porterà avanti la sua iniziativa al fine di arrivare a una condanna dell’imputato, il quale si potrebbe anche procurare le prove della colpevolezza.

Nessun accordo con il genitore affidatario dei figli impedirà il processo penale nei confronti di chi non ha versato l’assegno di mantenimento.

Per questo, prima di depositare una denuncia, dovrebbe essere valutata con meticolosità la possibilità di trovare un accordo tra le parti che eviti al padre un procedimento penale che avrebbe sbocchi.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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