Mantenimento figli maggiorenni: ulteriore stretta della Suprema Corte

Redazione 02/09/20
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L’articolo 30 della Costituzione prevede in forma solenne il dovere dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, di mantenere, educare e istruire i figli.

Coloro che optano per il matrimonio (civile o concordatario) durante la celebrazione si sentono ripetere la formula di legge contenuta all’articolo 147 del codice civile, che ricorda il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Se la coppia sposata si separa e poi divorzia o se la coppia di conviventi mette fine alla relazione, ovviamente i figli non possono essere abbandonati o ricevere danno.

A questo fine esistono delle regole con le quali il mantenimento dei figli viene regolato dalla legge.

Ci sono metodi che stabiliscono le modalità con le quali i genitori si devono fare carico dei loro figli sia durante il matrimonio (o la convivenza) sia dopo la fine della relazione, sancita dalla separazione, dal divorzio o dalla fine della convivenza.

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I diritti dei figli

Al fine di affrontare in modo preciso l’argomento relativo al mantenimento dei figli, si deve partire dai diritti che la legge, all’articolo 315 bis del codice civile, riconosce loro.

Sono diritti che spettano a ogni figlio indipendentemente dal fatto che sia nato da una coppia sposata oppure non sposata.

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, vale a dire con i fratelli, con i nonni, con gli zii.

Ha diritto di essere ascoltato in relazione alle questioni e alle procedure a lui relative se ha compiuto dodici anni e se è capace di discernimento, anche se ha una età inferiore.

La medaglia ha il suo rovescio, perché accanto ai diritti, il figlio ha anche dei doveri.

L’articolo 315 bis comma 4 del codice civile lo chiarisce in modo preciso quando afferma che il figlio:

Deve rispettare i genitori

Deve contribuire, in relazione alle sue capacità, alle sue e sostanze e al suo reddito, al mantenimento della famiglia sino a quando convive con essa.

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Gli aspetti del mantenimento dei figli quando la coppia non è in crisi

Sino a quando la coppia è felice e in armonia, la legge individua all’articolo 316 bis del codice civile, le modalità con le quali i genitori devono adempiere al loro dovere di mantenere i figli.

Si stabilisce stabilito che i genitori devono adempiere i loro doveri verso i figli in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.

La legge riconosce il valore, in passato spesso negato, del lavoro casalingo delle donne che viene posto sullo stesso piano del lavoro professionale.

A questo proposito, non si potrà più sostenere che la madre casalinga dia un apporto inferiore a quello del padre lavoratore professionista perché il lavoro casalingo non è stipendiato.

Allo stesso modo non si potrà più dire che una madre casalinga non stia mantenendo i suoi figli perché, essendo casalinga, non produce reddito.

Sempre l’articolo 316 bis del codice civile, al comma 1 aggiunge che la legge tutela i figli anche se i genitori non abbiano i mezzi sufficienti per mantenerli.

In presenza di una simile circostanza, saranno gli ascendenti più prossimi, vale a dire i nonni dei figli della coppia, a dovere fornire ai genitori le sostanze necessarie finalizzate all’adempimento dei  loro doveri nei confronti dei figli.

Se uno dei genitori non dovesse adempiere ai suoi doveri, a norma del comma 2 dell’articolo 316 bis del codice civile, è prevista la possibilità di chiedere al presidente del tribunale di ordinare che una quota dei redditi del genitore che non mantiene i suoi figli sia destinata direttamente all’altro genitore o a chi in quel momento stia provvedendo a mantenerli, istruirli ed educarli.

 

La recente pronuncia della Suprema Corte

Con ordinanza n. 17183, depositata il 14 agosto 2020, la Prima Sezione Civile di questa Corte ha ulteriormente precisato i limiti entro cui il figlio maggiorenne “convivente” può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori.

Il Collegio ha puntualizzato, in particolare, che, ultimato il prescelto percorso formativo (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), il maggiorenne debba adoperarsi per rendersi autonomo economicamente. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni.

Segnatamente, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l’ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d’età, costui non può ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali.

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