Mantenimento dei figli, la borsa di studio non significa indipendenza economica

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Secondo la Suprema Corte di Cassazione, nonostante sua figlia abbia conseguito una borsa di studio di 800 euro mensili il padre ha sempre l’obbligo di mantenerla.

Prima di addentrarci nel caso specifico, vediamo in che cosa consiste il mantenimento dei figli.

Il mantenimento dei figli

L’articolo 30 della Costituzione sancisce in forma solenne il dovere dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, di mantenere, educare e istruire i figli.

Le coppie che scelgono di sposarsi, con rito civile o concordatario, durante la celebrazione si sentono ripetere la formula di legge contenuta all’articolo 147 del codice civile, che ricorda il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Questi doveri che nascono dall’avere fatto nascere un figlio, e se la relazione di coppia dovesse fallire non possono venire meno.

Se i coniugi si separano e poi divorziano o se trattandosi di conviventi mettono fine alla relazione, i figli non possono essere abbandonati.

La rottura della relazione coniugale o della convivenza avrà lo stesso effetti psicologici sui figli, ma la legge cerca di dare loro la garanzia che i genitori non li potranno abbandonare moralmente ed economicamente.

A questo fine esistono delle regole con le quali il mantenimento dei figli viene regolato dalla legge.

Ci sono metodi che stabiliscono le modalità con le quali i genitori si devono fare carico dei loro figli sia durante il matrimonio, o la convivenza, sia dopo la fine della relazione, sancita dalla separazione, dal divorzio o dalla fine della convivenza.

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I diritti e i doveri dei figli

Al fine di affrontare in modo preciso l’argomento relativo al mantenimento dei figli, si deve partire dai diritti che la legge, all’articolo 315 bis del codice civile, riconosce loro.

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, vale a dire con i fratelli, con i nonni, con gli zii.

Ha diritto di essere ascoltato in relazione alle questioni e alle procedure a lui relative se ha compiuto dodici anni e se è capace di discernimento, anche se ha una età inferiore.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che accanto ai diritti, i figlio hanno anche dei doveri.

L’articolo 315 bis comma 4 del codice civile lo chiarisce in modo preciso quando afferma che i figli:

Devono rispettare i genitori.

Devono contribuire, in relazione alle loro capacità, alle loro e sostanze e al loro reddito, al mantenimento della famiglia sino a quando convivono con essa.

Sino a quando la coppia è felice e in armonia, la legge individua all’articolo 316 bis del codice civile, le modalità con le quali i genitori devono adempiere al loro dovere di mantenere i figli.

Si stabilisce stabilito che i genitori devono adempiere i loro doveri verso i figli in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.

Se tra i genitori separati, divorziati o che non convivono più insieme, non si raggiunge un accordo, è il giudice che può determinare un assegno periodico per garantire il mantenimento dei figli.

Alcuni tribunali adottano dei parametri secondo i quali in via orientativa, si può dire che per un genitore, di solito il padre, con reddito intorno ai 1.500,00 euro al mese, che non abbia proprietà immobiliari, oltre alla casa coniugale, o ingenti depositi di denaro, l’ammontare dell’assegno di mantenimento per i figli, considerata anche l’eventuale assegnazione della casa coniugale alla ex moglie o ex compagna, sarà di circa 400,00 euro per un figlio e a circa 650,00 euro per due figli.

Si legga anche:”Separazione, il mantenimento diretto e indiretto dei figli”

Il caso relativo all’ordinanza

Il conseguimento di una borsa di studio di 800 euro non può essere considerata al pari di una  condizione che possa fare ritenere che la figlia abbia raggiunto la sua indipendenza economica.

Per questo deve essere respinto il motivo del ricorso, con il quale il padre contesta la decisione della Corte d’Appello che lo obbliga a corrispondere 650 euro al mese per il mantenimento delle figlie. Questa la decisione contenuta nell’ordinanza 23 gennaio 2020 n. 1448 della Corte di Cassazione.

Il dettaglio dei fatti

Il giudice dell’impugnazione ha confermato la sentenza di primo grado che ha pronunciato la separazione dei coniugi, ha addebitato la separazione al marito e ha confermato l’obbligo a suo carico di corrispondere l’assegno in favore della moglie e delle figlie, nella misura di 650 euro mensili, oltre alle spese straordinarie.

Il marito soccombente ricorre in Cassazione ha sollevato diversi motivi di ricorso:

L’addebito a suo carico.

Il mancato accoglimento della sua domanda di addebito della separazione nei confronti della moglie.

Il riconoscimento dell’assegno in favore dell’ex moglie.

L’obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie, corrispondendo un assegno mensile di 650, visto che la maggiore di età avrebbe raggiunto l’indipendenza economica, ed è andata a vivere in un’altra città.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza 23 gennaio 2020, n. 1448, ha rigettato il ricorso perché i vari motivi sollevati non risultano ammissibili e sono infondati.

In relazione alla questione presa in considerazione in questa sede, sul mantenimento dei figli, i giudici della Corte respingono il motivo sollevato dal ricorrente perché inammissibile e infondato. Anche in questo caso la Corte vuole mettere in risalto il principio secondo il quale:

l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso, ma perdura sino a quando il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica. Il raggiungimento di questa indipendenza non è dimostrato dal semplice conseguimento di una borsa di studio (nella specie di 800 euro mensili) correlata a un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell’introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario”.

Non sono deducibili in sede di legittimità il trasferimento della figlia e la vendita di un immobile, perché sopravvenuti.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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