Assenze per malattia: l’impiegato non può essere licenziato se la colpa è dell’azienda

Redazione 05/07/16
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Corte di cassazione, sentenza n. 13535/2016 dell’1/7/2016.

 

Il lavoratore che fa molte assenze per malattia non può essere licenziato se l’infortunio è avvenuto per colpa dell’azienda. Questo quanto stabilito a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13535/2016 dell’1/7/2016, che accoglie il ricorso di un insegnante allontanato dall’istituto nel quale lavorava a causa del superamento del limite massimo dei giorni di assenza.

 

Le cause della malattia e la sentenza della Corte

Nel caso in esame un insegnante era stato licenziato da un istituto scolastico pugliese in seguito all’eccessivo prolungamento della sua assenza per malattia. Nonostante già nel 1993 fosse stato dichiarato invalido per causa di servizio dal Centro Militare Ospedaliero, l’insegnante aveva continuato a lavorare nell’istituto scolastico fino al mese di marzo del 1998, quando aveva richiesto un congedo straordinario. La successiva visita medica collegiale aveva trovato l’uomo “permanentemente inidoneo alle mansioni di insegnante tecnico-pratico, ma idoneo a compiti amministrativi “. Il Provveditore aveva quindi stabilito che l’uomo sarebbe stato considerato assente per malattia ex art. 23 CCNL, ma l’insegnante aveva replicato chiedendo di essere considerato assente ex art. 26 CCNL. Il Provveditore aveva rifiutato la richiesta di un diverso inquadramento del periodo di congedo e nel 2001, alla scadenza del comporto, l’insegnante era stato allontanato dal servizio.

L’uomo aveva deciso di agire per vie legali, ma sia il Tribunale di Foggia che la Corte di appello di Bari avevano rigettato le sue motivazioni. Il ricorrente aveva era quindi ricorso alla Cassazione. Con la sentenza n. 13535/2016 dell’1/7/2016 la Suprema Corte, riunita in Sezioni Unite, ha infine deliberato in favore dell’insegnante. Pur rigettando alcuni dei punti del ricorrente, gli Ermellini hanno infatti ritenuto che “l’aggravamento [della] malattia” fosse dovuto a “omissione dl cautele doverose da parte del datore di lavoro” e che pertanto, “per giurisprudenza consolidata di legittimità”, le assenze non devono essere contate “nel computo del periodo di comporto”.

 

La legislazione italiana e il periodo di comporto

Il periodo di comporto è quel lasso di tempo entro il quale il datore di lavoro non può licenziare un dipendente assente per malattia. La sua durata è stabilita dalla legge, dagli usi e soprattutto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Durante il periodo di comporto il dipendente non solo non può essere licenziato, ma ha anche diritto allo stipendio che percepirebbe se stesse effettivamente lavorando. La sentenza n. 13535/2016 della Cassazione ha confermato l’interpretazione diffusa secondo la quale i lavoratori che superano i giorni d’assenza previsti dal loro CCNL non possono comunque essere licenziati se la causa del loro infortunio o malattia è imputabile all’azienda.

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