Assegno per il nucleo familiare: non spetta senza la prova del reddito

Cassazione: per l’ANF serve prova del reddito familiare anche per i lungo soggiornanti. Non basta la dichiarazione dei redditi (ord. n. 27643/2025).

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Con l’ordinanza n. 27643 del 16 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino senegalese, in seguito naturalizzato italiano, che chiedeva il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) per il timelapse 2013–2016. La Corte ha confermato la necessità di comprovare il requisito reddituale del nucleo familiare, pure per i soggiornanti di lungo periodo, ribadendo la centralità dell’onere probatorio e la non autosufficienza della dichiarazione dei redditi. L’ordinanza si inserisce nel debate sull’accesso alle prestazioni assistenziali a opera dei cittadini stranieri e sul ruolo delle direttive UE. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni e abbiamo pubblicato il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

Corte di Cassazione -sez. L- ordinanza n. 27643 del 16-10-2025

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Indice

1. Richiesta di ANF e reddito familiare


La vicenda origina dal ricorso di un cittadino senegalese, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e in seguito naturalizzato italiano, che aveva richiesto all’INPS il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) per l’intervallo temporale incluso tra il 1° agosto 2013 e il 30 maggio 2016, per un importo globale di € 3.962,83. Il ricorrente sosteneva di avere diritto all’assegno alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, invocando l’operatività della direttiva 2003/109/CE, la quale garantisce ai soggiornanti di lungo periodo parità di trattamento in ambito di assistenza sociale. In primo grado il Tribunale di Forlì aveva accolto la domanda; tuttavia, la Corte d’Appello di Bologna aveva in seguito riformato la decisione, accogliendo il gravame interposto dall’INPS. In supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

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2. Requisito reddituale quale elemento costitutivo


La Corte territoriale ha basato la propria decisione sulla mancanza di prova del requisito reddituale, ritenuto elemento costitutivo del diritto all’ANF. Per i giudici il ricorrente non aveva fornito alcuna deduzione ovvero allegazione idonea a dimostrare il reddito del nucleo familiare, che includeva anche membri residenti all’estero. La Corte ha altresì rigettato le domande di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’articolo 2 della legge n. 153/1988, ritenendo che la questione non fosse decisiva ai fini del giudizio.

3. Tra diritto UE e onere probatorio


Il ricorrente ha impugnato la pronuncia d’appello con un unico motivo, lamentando la violazione dell’articolo 2 della legge n. 153/1988, dell’articolo 12 delle preleggi nonché dei principi enunciati dalla direttiva 2003/109/CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-303/19 del 25 novembre 2020. Per la tesi sostenuta dal ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe in modo erroneo richiesto un’autocertificazione dei redditi del nucleo familiare, non prevista dalla normativa italiana, e non avrebbe ritenuto sufficiente la produzione della dichiarazione dei redditi (modello 730), considerata una mera dichiarazione di scienza. Ulteriormente, il requisito reddituale sarebbe da intendersi quale condizione per l’erogazione dell’assegno, non come elemento costitutivo del diritto.

4. Inammissibilità e infondatezza del ricorso per Cassazione


La Corte di Cassazione, tramite l’ordinanza pubblicata il 16 ottobre 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. In primo luogo, ha rilevato che il motivo si fonda su una questione di fatto, ovvero l’efficacia probatoria della documentazione reddituale, già decisa in modo conforme nei due gradi di merito, con conseguente preclusione alla relativa deduzione in sede di legittimità. In secondo luogo, la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che verte sulla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare, requisito essenziale per ottenere l’ANF. Il ricorrente, infine, non ha riportato nel ricorso la parte della dichiarazione reddituale rilevante per consentire alla Corte di valutare la fondatezza della censura.

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5. Reddito come condizione imprescindibile


Nel merito, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, previsto dall’articolo 2 del decreto legge n. 69/1988, convertito in legge n. 153/1988, presuppone due condizioni cumulative: lo svolgimento di attività lavorativa; la sussistenza del requisito reddituale, che deve essere dimostrato dall’interessato. In dettaglio, l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, pensione o prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente risulta inferiore al 70% del reddito globale del nucleo familiare. Tale principio è stato confermato da plurime pronunce della Cassazione (n. 16710/2022, n. 6953/2023, n. 8973/2014). Nella fattispecie esaminata, la Corte territoriale aveva accertato la mancanza di prova del reddito del nucleo familiare, in particolare dei membri residenti nel paese di origine del ricorrente, rendendo infondata la pretesa.

6. Implicazioni


La Corte ha rigettato il ricorso, quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto in ipotesi di rigetto. L’ordinanza conferma l’indirizzo rigoroso della giurisprudenza in materia di prestazioni assistenziali, ribadendo che l’onere probatorio grava sul richiedente e che la parità di trattamento garantita dalle direttive UE non esonera dalla dimostrazione dei requisiti previsti dalla normativa nazionale. Per i soggiornanti di lungo periodo, la pronuncia evidenzia la necessità di documentare in modo attento il reddito del nucleo familiare, anche se composto da membri residenti all’estero. Per gli operatori del diritto, l’ordinanza rappresenta un utile riferimento ermeneutico sul rapporto tra diritto interno e diritto dell’Unione Europea in materia di assistenza sociale. In fattispecie analoghe, afferenti alla richiesta di assegni per il nucleo familiare a opera di cittadini stranieri o naturalizzati, l’avvocato dovrebbe concentrarsi su alcuni snodi strategici fondamentali:

  • in primo luogo, appare essenziale predisporre una documentazione reddituale completa e dettagliata, che includa non solamente le dichiarazioni fiscali del ricorrente, bensì pure prove concrete del reddito percepito dai membri del nucleo familiare, specialmente se residenti all’estero;
  • in secondo luogo, l’avvocato dovrebbe argomentare con precisione la rilevanza delle direttive europee self-executing, come la 2003/109/CE, evidenziando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che riconosce parità di trattamento in materia assistenziale;
  • risulta inoltre utile anticipare possibili eccezioni sull’efficacia probatoria dei documenti prodotti, chiarendo la loro natura e valore giuridico;
  • infine, l’avvocato dovrebbe valutare l’opportunità di sollevare questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ove la normativa interna appaia in contrasto con il diritto dell’Unione, sempre tenendo conto della concreta rilevanza della questione nel giudizio.

Resta in ogni caso valido l’approccio che una strategia ben documentata e coerente coi principi di diritto sovranazionale può rivelarsi decisiva per superare le barriere probatorie e ottenere il riconoscimento del beneficio.

7. Principio di diritto e sintesi


Il principio di diritto che si ricava dall’ordinanza n. 27643/2025 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, è il seguente: “L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare (A.N.F.), disciplinato dall’articolo 2 del D.L. n. 69 del 1988 (convertito con modificazioni nella L. n. 153 del 1988), presuppone la duplice condizione, il cui onere della prova grava interamente sull’interessato, dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 del medesimo articolo 2. Il requisito reddituale non costituisce una mera condizione per l’erogazione del quantum dell’assegno, ma rappresenta un elemento costitutivo del diritto a fruirne (l’an), e deve essere riferito non solo al reddito del richiedente ma anche al reddito complessivo dell’intero nucleo familiare”. Nello specifico, l’assegno non spetta ove la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da ulteriore prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, sia inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare (articolo 2, comma 10, L. n. 153/88). Inoltre, per i richiedenti, come i soggiornanti di lungo periodo o i cittadini italiani che hanno acquisito la cittadinanza (come nel caso di specie) risulta essenziale fornire la prova del reddito percepito anche dalla parte del nucleo familiare residente all’estero. La mancanza di tale prova, quindi di un elemento costitutivo del diritto, comporta il rigetto della domanda. L’onere di allegazione e prova del requisito reddituale viene considerato un accertamento di fatto, e in presenza di una “doppia decisione conforme” nei gradi di merito, il vizio riguardante tale accertamento è inammissibile in sede di ricorso per Cassazione. La sentenza rigetta il ricorso in Cassazione in quanto la Corte territoriale aveva accertato la mancanza di prova del requisito reddituale riferito al nucleo familiare, inclusa la parte residente all’estero.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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