Assegno di mantenimento: giustificato l’adeguamento in relazione alle mutate esigenze della prole connesse alla crescita

Redazione 06/06/12
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In sede di revisione delle condizioni di divorzio, non è necessaria la dimostrazione delle mutate esigenze del figlio in crescita per ottenere l’adeguamento dell’assegno di mantenimento. È quanto stabilito dalla Cassazione che, con la sentenza n. 8927 del 4 giugno 2012, ha accolto il ricorso di una donna che chiedeva l’aumento dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex coniuge per i due figli minorenni in virtù dell’incremento delle loro esigenze connesse all’aspetto della crescita.

Per gli Ermellini, infatti, il giudice, una volta accertato il diritto all’assegno di mantenimento ed al contributo per la prole minorenne, deve prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione della congruità dello stesso, anche l’aumento delle esigenze economiche del figlio, che è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.

Sotto il profilo delle esigenze da soddisfare è evidente che il passaggio alle diverse e successive fasi di sviluppo dei minori comporta un aumento delle spese da sostenere per gli stessi, e di ciò i genitori si sarebbero dovuti in ogni caso far carico anche se la famiglia fosse rimasta unita. In proposito, i superiori bisogni di vita dei ragazzi non riguardano soltanto la scuola e tutte le attività ad essa connesse, ma afferiscono alla crescita in senso generale, alla vita di relazione ovvero alle esigenze alimentari, che si avvicinano sempre di più a quelle degli adulti.

Alla luce delle considerazioni esposte, a giustificare un adeguamento dell’assegno di mantenimento può essere correttamente rinvenuta la sussistenza di un mutamento delle circostanze di fatto per effetto del solo elemento temporale, cioè del passaggio del tempo e della conseguente evoluzione del minore in relazione allo sviluppo psico-fisico connesso all’età. L’assegno, infatti, deve essere sufficiente, anche in una situazione particolarmente disagiata, a soddisfare i bisogni minimi dei minori per la vita e la crescita in relazione all’età e non può pregiudicare i diritti dei minori a vivere una vita normale equiparata a quella dei loro coetanei.

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