Assegno bancario, mancata opposizione a precetto: è tacito riconoscimento

Redazione 22/04/16
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Proposto precetto fondato su assegno, il comportamento del debitore che non faccia seguire l’opposizione a precetto, peraltro seguito nella circostanza da pignoramento negativo, deve ritenersi che equivalga al tacito riconoscimento ex art. 215, n. 1, c.p.c.; con la conseguenza che nel successivo giudizio, introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo fondato sullo stesso assegno, il disconoscimento dell’autenticità dell’assegno sollevato con la stessa opposizione a decreto ingiuntivo è inefficace.

È quanto affermato dal Tribunale di Taranto, Sez. II, con la sentenza del 16 gennaio 2016, n. 127.

La vicenda processuale

Una compagnia assicuratrice proponeva ricorso monitorio affermando che per il proprio tramite un assicurato stipulava con altra assicurazione numerose polizze assicurative.

La ricorrente aggiungeva che il predetto assicurato effettuava il pagamento delle rate di premio delle polizze con assegno bancario.

La compagnia provvedeva, così, alla normale contabilizzazione delle quietanze di polizza consegnate all’assicurato nonché alla successiva rimessione all’altra compagnia assicuratrice.

Seguiva precetto e pignoramento negativo con successiva richiesta di ingiunzione al Giudice di Pace di Taranto.

Veniva, in seguito, emesso decreto ingiuntivo per la ripetizione di quanto la società era stata costretta a pagare all’altra compagnia in luogo dell’assicurato, oltre le spese sopportate.

Proposta opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace la rigettava confermando il decreto ingiuntivo, peraltro già provvisoriamente esecutivo.

La decisione

Il Giudice ha ritenuto che l’avvenuta notifica del precetto con l’unito assegno, senza contare il successivo pignoramento, pur se negativo – impone al suo destinatario debitore di disconoscere la sua autenticità con l’opposizione a precetto.

L’art. 56 del R.D. 21-12-1933 n. 1736 prevede infatti in una siffatta eventualità il potere del debitore cartolare di proporre opposizione a precetto e di ottenere, anche quando disconosce la propria firma, la sospensione degli atti esecutivi (analogamente in materia cambiaria negli stessi termini dispone l’art. 64 della legge cambiaria; più in generale il debitore può ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo che fonda il precetto ai sensi dell’art. 615, I co. c.p.c.).

E’ vero che a prima vista questa ipotesi non rientrerebbe nei casi tassativi in cui si dà il tacito riconoscimento ex art. 215 c.p.c..

E’ pur vero tuttavia che l’inerzia del caso in esame è del tutto equiparabile a quella implicata nella contumacia di cui al n. 1 dell’art. 215 c.p.c.

Anzi in un certo senso la prima forma di inerzia è più grave di quella prevista da quest’ultima disposizione codicistica; infatti in caso di notifica del precetto ci si trova di fronte ad un titolo già esecutivo, che prelude già all’esecuzione forzata; nella contumacia invece la formazione del titolo esecutivo dipenderà dall’esito del giudizio.

Nel primo caso quindi la notifica del precetto ed unito assegno avrebbe dovuto destare maggiore allarme in capo al debitore, presupponendosi la sua falsità, rispetto a quanto sarebbe avvenuto in caso di contumacia in un giudizio a cognizione piena.

Così, il giudice ha optato per una forma di interpretazione razionale della norma che consente di superare il divieto, applicabile all’art. 215 c.p.c., di interpretazione analogica ex art. 14 delle Preleggi.

A parere del giudicante, l’interpretazione prescelta non appare in contrasto con il principio del giusto processo (art. 111, 1 co.), dal momento che la parte debitrice avrebbe potuto operare il disconoscimento proponendo per tempo opposizione a precetto; non solo ma la predetta interpretazione appare anche conforme al principio di ragionevole durata del processo ex art. 111, 2 co., Cost., posto che si finisce per acquisire un risultato probatorio, il tacito riconoscimento, che prelude ad una più rapida definizione del giudizio.

Se allora l’assegno deve essere ritenuto già tacitamente riconosciuto, il disconoscimento operato con l’opposizione a decreto ingiuntivo non può che considerarsi inefficace.

Redazione

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