Assegnazione di mansioni superiori e rifiuto da parte del lavoratore: illegittimo il licenziamento

Redazione 23/07/13
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Anna Costagliola

Con sentenza n. 17713 del 19 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento del lavoratore che si rifiuta di svolgere mansioni superiori se esulano dalla sua qualifica e comportano responsabilità maggiori, anche penali.

Detto principio di diritto è stato reso dalla Corte in accoglimento del ricorso di un dipendente, che rivestiva la qualifica di quadro, il quale era stato licenziato dalla società per cui lavorava per non aver voluto assumere temporaneamente le funzioni di direttore di un ipermercato. Invero, lo svolgimento delle funzioni di direttore di un ipermercato, estranee alle mansioni di inquadramento del ricorrente, comportava l’assunzione delle connesse responsabilità penali. Ciò che aveva indotto lo stesso ricorrente a rifiutare l’espletamento del suddetto incarico, se non previo esonero da responsabilità penali, proprio per aver in passato subito procedimenti penali a causa dell’accettazione dello svolgimento dell’indicato servizio, presso altri punti vendita della società.

Riprendendo un consolidato orientamento, i giudici della Suprema Corte hanno ribadito che, in applicazione del principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’art. 1460 c.c., il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo, e quindi non giustificare il licenziamento, sempre che tale rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede (Cass. 12 febbraio 2008, n. 3304). Nel caso di specie, colui che svolge il «servizio di responsabile di permanenza» in un ipermercato è la persona che, durante lo svolgimento del servizio, assume il ruolo di responsabile del punto vendita, con tutto ciò che ne consegue in termini di controllo e vigilanza dei prodotti messi in vendita. Attraverso l’attribuzione del «servizio di permanenza» a soggetti privi delle necessarie competenze si espongono, pertanto, i lavoratori al rischio di essere sottoposti a procedimento penale per condotte difficilmente evitabili, per cui il rifiuto opposto dal lavoratore de quo avrebbe dovuto, secondo gli Ermellini, essere valutato anche alla luce del comportamento illegittimo del datore di lavoro.

In conclusione, sostiene la Corte che «deve considerarsi legittimo il rifiuto opposto da un dipendente di una società che si occupa del commercio e della vendita di alimenti e bevande, e che è articolata sul territorio in più punti vendita, di svolgere il ‘servizio di permanenza di direzione’ di uno di questi punti vendita – servizio che comporta l’assunzione del ruolo di responsabile del punto vendita stesso, nei suoi riflessi anche penalistici – se non è dimostrato che si tratta di un compito rientrante nella qualifica di competenza del lavoratore e che questi ha conoscenze adeguate per il relativo svolgimento».

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