Assegnazione a un lavoro non operativo: legittima la tutela cautelare

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Sintesi: è legittimo l’esperimento della tutela cautelare ad opera del lavoratore nell’ipotesi di assegnazione – anche temporanea – dello stesso ad un servizio inesistente e non operativo all’interno del proprio posto di lavoro. Il periculum in mora si sostanzia nella lesione del diritto all’immagine professionale del lavoratore, lesione che nel caso in esame è aggravata anche da un rischio stress lavoro correlato documentato da una relazione del Medico competente al servizio del luogo di lavoro. Il  fumus boni juris, nella specie, è correlato all’assegnazione in via temporanea del lavoratore ad altro servizio, nelle more di verifiche tese ad accertare l’eventuale indispensabilità dell’avvio di un procedimento disciplinare. Le verifiche si erano concluse senza che emergesse la necessità di avviare un procedimento disciplinare a carico del dipendente e senza che il provvedimento impugnato contenesse un termine di scadenza.

 

Il fatto: la ricorrente veniva fatta oggetto di una disposizione di servizio che, all’interno della medesima UOC, la assegnava dal blocco operatorio al servizio day hospital, inattivo da oltre un anno e privo di personale medico ed infermieristico. La disposizione di servizio impugnata era motivata, secondo l’Azienda, dalla segnalazione da parte di alcune colleghe della ricorrente,  circa presunti comportamenti  non conformi alla diligenza comportamentale dovuta nell’adempimento dei compiti sia istituzionali e sia nelle relazione con il personale di pari grado e subalterno. In precedenza la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria aveva invitato il Direttore Sanitario del presidio ospedaliero a  voler verificare l’eventuale sussistenza delle generiche condotte lamentate ed a attivare le procedure disciplinari qualora ne ricorressero i presupposti. Esperite le opportune indagini, mediante l’esame delle deduzioni scritte delle denuncianti e della lavoratrice, gli accertamenti si concludevano con la verifica dell’insussistenza dei presupposti per l’apertura di un procedimento disciplinare. Ciò posto, nonostante due diffide inviate all’Azienda, la stessa non provvedeva a riassegnare la lavoratrice alle mansioni precedentemente svolte. Pertanto la disposizione di servizio veniva impugnata ex art. 700 c. p. c. per i seguenti ritenuti profili di illegittimità: a) demansionamento della ricorrente mediante l’assegnazione ad un servizio inesistente; b) cessazione della finalità cautelare della disposizione di servizio senza la riassegnazione della dipendente alle attività precedentemente svolte, nonostante l’assenza di presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare; c) violazione della legge n. 241/1990 da parte dell’Azienda Sanitaria, in particolare per omessa fissazione di un termine espresso per la cessazione degli effetti giuridici del provvedimento “provvisorio” adottato, d) carenza, illogicità e incongruità della motivazione dell’atto adottato ed eccesso di potere.

 A sostegno del fumus boni juris  la ricorrente allegava le suesposte motivazioni, mentre il periculum in mora veniva ricondotto alla lesione dell’immagine professionale della lavoratrice, al pericolo di obsolescenza delle competenze professionali della stessa, nonché ad un aggravamento delle sue condizioni di salute causalmente correlato, da una relazione del medico competente della struttura, alla situazione lavorativa della ricorrente. L’Azienda Sanitaria Locale si costituiva eccependo l’insussistenza dei presupposti per la tutela cautelare e la legittimità della disposizione di servizio impugnata, incentrando la propria prospettazione su un presunto provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.

Esperito infruttuosamente il tentativo di bonario componimento, sentite le parti in contraddittorio, il Giudice si riservava sulle questioni proposte.

Con ordinanza successivamente depositata, il tribunale adito accoglieva la domanda della ricorrente. Il provvedimento si segnala per la puntuale ed argomentata ricostruzione sulla sussistenza dei presupposti cautelari, sul danno da demansionamento e sulla lesione del diritto all’immagine professionale della ricorrente. Particolarmente interessante è la disamina dei presupposti per il trasferimento c. d. “per incompatibilità ambientale” compiuta dal Giudicante all’esito della discussione tra le parti successiva alle difese dell’Azienda Sanitaria.

Si ringrazia l’Avv. Giuseppe Ruocco del foro di Torre Annunziata per aver messo cortesemente a

Sentenza collegata

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Grimaldi Vincenzo

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