Arteriosclerosi e annullamento delle disposizioni testamentarie

Redazione 30/06/11
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I giudici di legittimità (sentenza n. 13398 del 17 giugno 2011) hanno respinto il ricorso con cui si chiedeva la cassazione della sentenza di merito che decideva l’annullamento di un testamento olografo per incapacità naturale del testatore.

Nel caso di specie il ricorrente lamentava l’errata valutazione, da parte dei giudici di merito, dello stato di salute del testatore; nel giudizio di primo e secondo grado, infatti, ad avviso del ricorrente, era stata era stato ritenuto provato un generico stato di incapacità mentale del testatore, ma non era stato accertato se nel giorno in cui fu redatto e sottoscritto il testamento il medesimo fosse affetto da incapacità assoluta né tantomeno se questa fosse permanente e generale o saltuaria.

La decisione era stata fondata su alcune cartelle cliniche in cui veniva accertato uno stato di degrado cognitivo del de cuius che incideva sulla capacità di intendere e di volere di quest’ultimo; non era stato tenuto conto, tuttavia, di altri certificati che invece si esprimevano in senso opposto.

Il ricorrente anche nel giudizio di appello aveva evidenziato come in realtà l’arteriosclerosi sia caratterizzata da una alternanza di periodi di lucidità e periodi di incapacità, osservando che gli effetti concreti di detta patologia andrebbero verificati alla luce di una indagine concreta.

La Corte di cassazione ha invece condiviso le valutazioni dei giudici di primo e secondo grado confermando la sentenza, non effettuando nessuna valutazione del merito della causa, ma solo controllando la decisione sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica.

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