Antitrust, notificare decreti ingiuntivi davanti al giudice incompetente è una pratica commerciale aggressiva

Redazione 01/06/16
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Notificare decreti ingiuntivi e citazioni davanti a giudici territorialmente incompetenti è una pratica commerciale aggressiva. Un totale di 3 milioni e 310mila euro di sanzioni sono state irrogate dall’Antitrust a tre compagnie assicurative.

L’attività di recupero del credito è, infatti, inquadrata nell’ambito delle pratiche commerciali post- vendita e soggette al Codice del Consumo.

E’ da tempo che l’Antitrust ha iniziato a valutare il comportamento di quegli operatori commerciali che utilizzano lo strumento processuale in modo abusivo per recuperare i propri crediti in dispregio dei diritti dei consumatori.

In particolare, capita alquanto spesso che grossi operatori del mercato facciano agiscano in giudizio davanti a giudici territorialmente incompetenti perché aditi in violazione della regola della competenza (esclusiva e inderogabile) del foro del consumatore.

Così, l’Antitrust ha contestato ad alcune compagnie assicurative di «aver inoltrato, al fine di recuperare propri crediti, a consumatori, atti di citazione in giudizio senza il rispetto del foro territoriale competente, quello di residenza del consumatore» senza poi – nella maggior parte dei casi – iscrivere a ruolo la causa.

Stessa storia anche per i decreti ingiuntivi. L’Antitrust ha contestato ad una nota compagnia assicurativa, di «aver inoltrato, al fine di recuperare propri crediti, a consumatori, ricorsi per decreto ingiuntivo senza il rispetto del foro territoriale competente, quello di residenza del consumatore».

Tutte le condotte contestate non rappresentano l’esercizio di «un legittimo diritto di recupero in sede giudiziale del credito».

Tali condotte sono idonee «a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che sia preferibile provvedere al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario presso un foro diverso da quello della propria residenza, circostanza che rende più onerosa e difficoltosa la comparizione in giudizio».

Invero, «l’eventuale declinatoria di incompetenza da parte del giudice investito dell’azione non costituisce un’adeguata forma di tutela del consumatore».

Le pratiche contestate sono apparse all’Autorità scorrette indipendentemente dalla sussistenza ed esigibilità del credito.

Tuttavia, l’Antitrust nel sanzionare le imprese ha riconosciuto una circostanza attenuante laddove avevano provveduto autonomamente a attenuare o eliminare gli effetti pregiudizievoli per il consumatore, ad esempio, restituendo loro le somme liquidate a titolo di spese e compensi per il decreto ingiuntivo.

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